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Aug 21, 2024"ALI - Avvocati Liberi" тобундагы акыркы жазуулар
21.04.202509:10
La realtà biologica esiste e va riconosciuta👨🦳👵
Roberto Martina
Avvocati Liberi
Il 16/04/2025 la Corte Suprema del Regno Unito, ha stabilito il significato di "uomo", "donna" e "sesso" accogliendo il ricorso presentato dall'Associazione "For Women Scotland", da anni è impegnata nella difesa dei diritti e degli spazi riservati alle donne biologiche.
Anche se lo lo Statuto scozzese ASP 2018 includeva nella definizione di donna le persone
➡️con la caratteristica protetta del cambio di sesso;
➡️che vivono come donne e
➡️che si propongono di sottoporsi/si stanno sottoponendo/si sono sottoposte a un processo di cambio di sesso
i Giudici della Corte Suprema 🇬🇧, all'unanimità, hanno affermato che queste non hanno diritto a essere riconosciuti come donne e a condividere tutele previste dalla legge per chi sia nato biologicamente di sesso femminile.
La Corte ha quindi stabilito che la legge riconosce come donna solo chi è nata biologicamente di sesso femminile e quindi che la parola “donna” si riferisce esclusivamente al sesso biologico femminile.
Questo comporta che una persona nata uomo, anche se in possesso di un documento di Gender Recognition Certificate, non può essere legalmente equiparata a una donna nei contesti protetti dalla legge sull’uguaglianza. Ovviamente varrà anche per la donna che si sente uomo (se/dove previsto).
Il verdetto, seguito alla tenacia e caparbietà di un'Associazione di Donne a tutela delle (vere)Donne, non cancella l’identità di nessuno e non ha nulla in comune con impostazioni conservatrici o patriarcali o altro del genere.
La sentenza, in modo lineare, riafferma invece, e con forza, il diritto delle donne a spazi e politiche pensati per proteggerle sulla base di una realtà oggettiva: l’essere nate donne.
Attendiamo che questo fondamentale precedente giurisprudenziale sia recepito quanto prima dai giudici italiani, dalla politica, dalle associazioni LGBTQI+ che promuovono le carriere alias nelle scuole, dalle federazioni sportive etc in tutte le decisioni riguardanti controversie che implicano definizioni di status, sesso, genere e simili.
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Roberto Martina
Avvocati Liberi
Il 16/04/2025 la Corte Suprema del Regno Unito, ha stabilito il significato di "uomo", "donna" e "sesso" accogliendo il ricorso presentato dall'Associazione "For Women Scotland", da anni è impegnata nella difesa dei diritti e degli spazi riservati alle donne biologiche.
Anche se lo lo Statuto scozzese ASP 2018 includeva nella definizione di donna le persone
➡️con la caratteristica protetta del cambio di sesso;
➡️che vivono come donne e
➡️che si propongono di sottoporsi/si stanno sottoponendo/si sono sottoposte a un processo di cambio di sesso
i Giudici della Corte Suprema 🇬🇧, all'unanimità, hanno affermato che queste non hanno diritto a essere riconosciuti come donne e a condividere tutele previste dalla legge per chi sia nato biologicamente di sesso femminile.
La Corte ha quindi stabilito che la legge riconosce come donna solo chi è nata biologicamente di sesso femminile e quindi che la parola “donna” si riferisce esclusivamente al sesso biologico femminile.
Questo comporta che una persona nata uomo, anche se in possesso di un documento di Gender Recognition Certificate, non può essere legalmente equiparata a una donna nei contesti protetti dalla legge sull’uguaglianza. Ovviamente varrà anche per la donna che si sente uomo (se/dove previsto).
Il verdetto, seguito alla tenacia e caparbietà di un'Associazione di Donne a tutela delle (vere)Donne, non cancella l’identità di nessuno e non ha nulla in comune con impostazioni conservatrici o patriarcali o altro del genere.
La sentenza, in modo lineare, riafferma invece, e con forza, il diritto delle donne a spazi e politiche pensati per proteggerle sulla base di una realtà oggettiva: l’essere nate donne.
Attendiamo che questo fondamentale precedente giurisprudenziale sia recepito quanto prima dai giudici italiani, dalla politica, dalle associazioni LGBTQI+ che promuovono le carriere alias nelle scuole, dalle federazioni sportive etc in tutte le decisioni riguardanti controversie che implicano definizioni di status, sesso, genere e simili.
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20.04.202517:58
Oggi nell'omelia un celebrante ha dato la sua interpretazione della scritta INRI.
Il significato che ci è stato tramandato ci diceva re dei giudei.
Il fratello francescano ha affermato che il significato è tutt'altro, ovvero che una volta riconosciuta la verità non cadi nelle trappole dell'inganno.
IO NON RITORNO INDIETRO = INRI
via Paolo Vanzari, Avvocati Liberi
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Il significato che ci è stato tramandato ci diceva re dei giudei.
Il fratello francescano ha affermato che il significato è tutt'altro, ovvero che una volta riconosciuta la verità non cadi nelle trappole dell'inganno.
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20.04.202510:08
20/IV/2025 🕊🐣
Il momento rappresentato nella tela di Caravaggio è il culmine dell’episodio del Vangelo di Luca (vv. 28-31) e, cioè, quello della benedizione del pane durante il quale i due discepoli realizzano che il pellegrino che gli aveva accompagnati per tutto il viaggio fino al castello di Emmaus e che avevano esortato a restare con loro quella sera era in realtà Cristo risorto.
Il Vangelo vuole insegnare che nonostante la vita possa essere segnata dalla sofferenza (Gesù viene crocefisso lasciando senza speranza i fedeli) non bisogna mai perdere la speranza.
Buona Pasqua da Avvocati Liberi 🕊🐣
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20.04.202505:44
19.04.202515:17
È partita una nuova campagna di prevenzione sanitaria che vuole riconoscere l’obesità come malattia cronica non trasmissibile da inserire nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) così da poter stanziare ingenti risorse ai relativi Fondi appositamente predisposti.
A promuovere il riconoscimento della nuova malattia è la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l'adolescenza, in assoluta conformità ai target industriali post pandemici delle farmaceutiche che hanno puntato l'Italia come uno tra i Paesi al top per incidenza dell’obesità, sembrerebbe addirittura prima degli USA, e terza solo dopo Spagna e Grecia.
Scopriamo che da noi l'obesità affliggerebbe 4 bambini su 10 (ossia il 40%).
E scopriamo anche che con queste premesse si rende necessaria una nuova legge – un DDL già in scrittura con il titolo “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità”- con lo stesso meccanismo che fu del fantomatico morbillo in UK per introdurre la legge Lorenzin e 10 vaccini obbligatori, o del covid per introdurre il relativo vaccino.
La legge in scrittura inserirà le "terapie" contro l'obesità nei LEA e, di conseguenza, vi sarà l'erogazione gratuita o con pagamento di ticket, della prestazione sanitaria correlata, che sarà ovviamente (o principalmente) farmacologica.
Di certo l'iscrizione alla palestra o alla scuola calcio non saranno pagate dal SSN anche se il pediatra prescriva lo sport per contrastare la sedentarietà, così pure il SSN non pagherà la spesa alla Conad dei prodotti prescritti dal pediatra per garantire al ragazzo una alimentazione adeguata, ma certamente saranno prescrivibili i farmaci, e quelli si che il SSN li può fornire.
Insomma, un problema che affonda le cause nelle abitudini di vita verrà trasformato in malattia curabile con i farmaci da una legge che vuole “permettere” ciò che la stessa legge ha vietato o ostacolato con la creazione dei fattori di rischio che oggi vorrebbe combattere.
Sono 4 le principali cause che costituiscono i fattori di rischio di obesità nei giovani identificati dalla Commissione:
1) abuso dei social media: il frutto della politica dei governanti che hanno isolato per troppi anni i nostri figli, messi davanti uno schermo, estraniati dalla scuola e dalla socialità, costretti ad utilizzare “le app” per poter vivere una vita sociale.
2) sedentarietà: frutto della politica di governanti che ha costretto a casa i nostri figli, chiuso le scuole, chiuso le palestre, impedito gli allenamenti e subordinato l’accesso allo sport all’assunzione di farmaci pericolosi ed inutili.
3) indebolimento dei legami familiari: frutto della politica dei governanti che ha distrutto le famiglie con divieti di riunione, incontri, abbracci, contatti umani, festeggiamento delle feste comandate, instillando o favorendo l’odio nei gruppi familiari e sociali.
4) scorretta alimentazione: frutto delle politiche dei governanti che nel nome del green e dell’ambientalismo hanno promosso il fallimento delle produzioni agricole, delle coltivazioni, degli allevamenti e della nostra cultura alimentare, in favore del commercio di grilli, scarafaggi e prodotti ogm.
Ora si vorrebbe fare una legge per "curare" una malattia sociale creata o aggravata dagli stessi legislatori.
Una legge che prenda a pretesto la banale affermazione che lo sport e l’alimentazione sono importanti, al fine di farmacurare stili di vita e, come anticipato 👉in questo post👈 , promuovere proprio i farmaci in uscita sul mercato come l'unica cura della piaga dell’obesità.
Possiamo starne certi.
Appena Pfizer troverà la ricetta giusta e/o altre farmaceutiche svilupperanno la pillola 💊 magica, l’assunzione potrebbe diventare obbligatoria per combattere questo flagello di dio che è diventato l’obesità.
Come per la Lorenzin.
Come per il covid.
È solo questione di tempo e soldi, perché la salute è un business, e ciò che fa stare bene (comprese le abitudini e le tradizioni) non fa bene agli affari e deve essere perciò distrutto prima di essere ricostruito in maniera funzionale al business.
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A promuovere il riconoscimento della nuova malattia è la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l'adolescenza, in assoluta conformità ai target industriali post pandemici delle farmaceutiche che hanno puntato l'Italia come uno tra i Paesi al top per incidenza dell’obesità, sembrerebbe addirittura prima degli USA, e terza solo dopo Spagna e Grecia.
Scopriamo che da noi l'obesità affliggerebbe 4 bambini su 10 (ossia il 40%).
E scopriamo anche che con queste premesse si rende necessaria una nuova legge – un DDL già in scrittura con il titolo “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità”- con lo stesso meccanismo che fu del fantomatico morbillo in UK per introdurre la legge Lorenzin e 10 vaccini obbligatori, o del covid per introdurre il relativo vaccino.
La legge in scrittura inserirà le "terapie" contro l'obesità nei LEA e, di conseguenza, vi sarà l'erogazione gratuita o con pagamento di ticket, della prestazione sanitaria correlata, che sarà ovviamente (o principalmente) farmacologica.
Di certo l'iscrizione alla palestra o alla scuola calcio non saranno pagate dal SSN anche se il pediatra prescriva lo sport per contrastare la sedentarietà, così pure il SSN non pagherà la spesa alla Conad dei prodotti prescritti dal pediatra per garantire al ragazzo una alimentazione adeguata, ma certamente saranno prescrivibili i farmaci, e quelli si che il SSN li può fornire.
Insomma, un problema che affonda le cause nelle abitudini di vita verrà trasformato in malattia curabile con i farmaci da una legge che vuole “permettere” ciò che la stessa legge ha vietato o ostacolato con la creazione dei fattori di rischio che oggi vorrebbe combattere.
Sono 4 le principali cause che costituiscono i fattori di rischio di obesità nei giovani identificati dalla Commissione:
1) abuso dei social media: il frutto della politica dei governanti che hanno isolato per troppi anni i nostri figli, messi davanti uno schermo, estraniati dalla scuola e dalla socialità, costretti ad utilizzare “le app” per poter vivere una vita sociale.
2) sedentarietà: frutto della politica di governanti che ha costretto a casa i nostri figli, chiuso le scuole, chiuso le palestre, impedito gli allenamenti e subordinato l’accesso allo sport all’assunzione di farmaci pericolosi ed inutili.
3) indebolimento dei legami familiari: frutto della politica dei governanti che ha distrutto le famiglie con divieti di riunione, incontri, abbracci, contatti umani, festeggiamento delle feste comandate, instillando o favorendo l’odio nei gruppi familiari e sociali.
4) scorretta alimentazione: frutto delle politiche dei governanti che nel nome del green e dell’ambientalismo hanno promosso il fallimento delle produzioni agricole, delle coltivazioni, degli allevamenti e della nostra cultura alimentare, in favore del commercio di grilli, scarafaggi e prodotti ogm.
Ora si vorrebbe fare una legge per "curare" una malattia sociale creata o aggravata dagli stessi legislatori.
Una legge che prenda a pretesto la banale affermazione che lo sport e l’alimentazione sono importanti, al fine di farmacurare stili di vita e, come anticipato 👉in questo post👈 , promuovere proprio i farmaci in uscita sul mercato come l'unica cura della piaga dell’obesità.
Possiamo starne certi.
Appena Pfizer troverà la ricetta giusta e/o altre farmaceutiche svilupperanno la pillola 💊 magica, l’assunzione potrebbe diventare obbligatoria per combattere questo flagello di dio che è diventato l’obesità.
Come per la Lorenzin.
Come per il covid.
È solo questione di tempo e soldi, perché la salute è un business, e ciò che fa stare bene (comprese le abitudini e le tradizioni) non fa bene agli affari e deve essere perciò distrutto prima di essere ricostruito in maniera funzionale al business.
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19.04.202505:18
Pfizercuriosity
Pfizer ha interrotto lo sviluppo della pillola 💊 orale per l’obesità dopo aver riscontrato un evento avverso al fegato di un paziente e dopo essersi accorto della limitata efficacia del prodotto.
Ricorda qualcosa❓
Si tratta della pillola per l’obesità danuglipron, agonista del Glp-1, che era stato sottoposta a una serie di studi clinici di Fase 1 su pazienti sovrappeso o obesi ma che, nonostante i primi risultati positivi sulla farmacocinetica e la tollerabilità, è risultato ingovernabile dal un punto di vista della individuazione della dose ottimale in grado di garantire efficacia e sicurezza competitive.
Pfizer aveva già archiviato una formulazione con somministrazione due volte al giorno a causa degli effetti collaterali gastrointestinali riscontrati, ma dopo l’insuccesso anche della versione con una sola somministrazione quotidiana è definitivamente tramontato il progetto.
Nonostante il passo indietro su danuglipron, Pfizer continua a investire nell’obesità, in particolare su un nuovo “candidato” detto PF-07976016, antagonista orale del recettore Glp, attualmente in Fase 2 di sperimentazione i cui dati finali sono attesi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.
Anche altre aziende, come Helicore Biopharma e Antag Therapeutics, stanno esplorando l’antagonismo Glp come strategia terapeutica, quindi la corsa alla efficacia e sicurezza non è abbandonata: «Abbiamo una pipeline promettente, con candidati orali che potrebbero essere combinati per massimizzare la perdita di peso», ha dichiarato un portavoce di Pfizer.
Sebbene la chiusura del programma su danuglipron rappresenti una delusione per gli investitori, Pfizer potrebbe virare sull’opzione Viking Therapeutics, acquisendo con "appena" 2 miliardi di dollari la produzione del preparato VK2735, attualmente in Fase 3, anche se, in alternativa, Pfizer potrebbe seguire l’esempio di AstraZeneca e Merck, guardando al mercato cinese per acquisizioni o accordi di licenza.
Comunque, dopo il fallimento di danuglipron, l’attenzione del settore si sposta su Orforglipron di Eli Lilly, un altro agonista orale del Glp-1, anch’esso in Fase 3 di sperimentazione, ed i cui dati nel diabete (non nell'obesità) sembrerebbero confermare una riduzione della glicemia di circa il 2% e una perdita di peso del 7%.
Dati "parlati" ed in ogni ancora gravemente insufficienti.
Il vero banco di prova saranno perciò i dati ricavati dalla Fase 3 di sperimentazione del farmaco sull’obesità, con gli studi chiamati Attain-1 e Attain-2, i cui risultati sono attesi dopo l'estate 2025.
L’obiettivo dichiarato dai produttori sarebbe quello di replicare o superare il 15% di perdita di peso osservato con la Semaglutide orale di Novo Nordisk, già approvata per il diabete, e che quest’anno punta all’approvazione anche per il trattamento dell’obesità.
Insomma, sembra oro quello luccica, ma la realtà è sempre più deludente delle aspettative, soprattutto quanto sotto alle aspettative ci sono logiche di produzione e speculative.
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Pfizer ha interrotto lo sviluppo della pillola 💊 orale per l’obesità dopo aver riscontrato un evento avverso al fegato di un paziente e dopo essersi accorto della limitata efficacia del prodotto.
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Si tratta della pillola per l’obesità danuglipron, agonista del Glp-1, che era stato sottoposta a una serie di studi clinici di Fase 1 su pazienti sovrappeso o obesi ma che, nonostante i primi risultati positivi sulla farmacocinetica e la tollerabilità, è risultato ingovernabile dal un punto di vista della individuazione della dose ottimale in grado di garantire efficacia e sicurezza competitive.
Pfizer aveva già archiviato una formulazione con somministrazione due volte al giorno a causa degli effetti collaterali gastrointestinali riscontrati, ma dopo l’insuccesso anche della versione con una sola somministrazione quotidiana è definitivamente tramontato il progetto.
Nonostante il passo indietro su danuglipron, Pfizer continua a investire nell’obesità, in particolare su un nuovo “candidato” detto PF-07976016, antagonista orale del recettore Glp, attualmente in Fase 2 di sperimentazione i cui dati finali sono attesi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.
Anche altre aziende, come Helicore Biopharma e Antag Therapeutics, stanno esplorando l’antagonismo Glp come strategia terapeutica, quindi la corsa alla efficacia e sicurezza non è abbandonata: «Abbiamo una pipeline promettente, con candidati orali che potrebbero essere combinati per massimizzare la perdita di peso», ha dichiarato un portavoce di Pfizer.
Sebbene la chiusura del programma su danuglipron rappresenti una delusione per gli investitori, Pfizer potrebbe virare sull’opzione Viking Therapeutics, acquisendo con "appena" 2 miliardi di dollari la produzione del preparato VK2735, attualmente in Fase 3, anche se, in alternativa, Pfizer potrebbe seguire l’esempio di AstraZeneca e Merck, guardando al mercato cinese per acquisizioni o accordi di licenza.
Comunque, dopo il fallimento di danuglipron, l’attenzione del settore si sposta su Orforglipron di Eli Lilly, un altro agonista orale del Glp-1, anch’esso in Fase 3 di sperimentazione, ed i cui dati nel diabete (non nell'obesità) sembrerebbero confermare una riduzione della glicemia di circa il 2% e una perdita di peso del 7%.
Dati "parlati" ed in ogni ancora gravemente insufficienti.
Il vero banco di prova saranno perciò i dati ricavati dalla Fase 3 di sperimentazione del farmaco sull’obesità, con gli studi chiamati Attain-1 e Attain-2, i cui risultati sono attesi dopo l'estate 2025.
L’obiettivo dichiarato dai produttori sarebbe quello di replicare o superare il 15% di perdita di peso osservato con la Semaglutide orale di Novo Nordisk, già approvata per il diabete, e che quest’anno punta all’approvazione anche per il trattamento dell’obesità.
Insomma, sembra oro quello luccica, ma la realtà è sempre più deludente delle aspettative, soprattutto quanto sotto alle aspettative ci sono logiche di produzione e speculative.
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18.04.202507:07
La sentenza 48/2025 Corte cost. fornisce l’interpretazione autentica e orientata della Legge Regione Puglia n. 22/2024 che voleva subdolamente imporre la vaccinazione anti Papilloma virus come condizione obbligatoria per l’iscrizione a scuola e all’università.
Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Dal 2008 è partita la campagna di vaccinazione gratuita destinata ai giovani tra il 12° ed il 14° anno di età per la profilassi anti-HPV che, grazie al d.P.C.m. 12.1.2017, è stato inserito fra i livelli essenziali di assistenza (LEA) ma che ha fallito gli obbiettivi di copertura vaccinale prefissati al 95% della popolazione 15enne (“solo” il 69% per le femmine ed il 56% per i maschi), come pure rilevato dalla nota sentenza n. 5/2018 della Corte cost. -quella relativa alla “legge Lorenzin” sull’obbligatorietà dei vaccini pediatrici- con cui si dava atto di «una tendenza al calo delle coperture vaccinali», ulteriormente indebolite dalla pandemia da Covid19.
Da qui la Regione Puglia ha deciso di attuare con la legge n. 22/2024 uno specifico «Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV correlate», con cui si è previsto che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione per la fascia di età 11-25 anni è subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente:
[1] la somministrazione del vaccino anti-HPV;
[2] l’avvio del programma di somministrazione;
[3] il rifiuto della somministrazione;
[4] l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino.
Tale normativa è stata sospettata di incostituzionalità dal Governo italiano, che ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale con due principali motivi di ricorso.
➡️Sospetta violazione dell’art. 117, comma II lett. m) e n) Cost., laddove la legge pugliese avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia, rispettivamente, di determinazione e regolazione dei LEA nonché di previsione delle norme generali sull’istruzione.
➡️la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e la lesione del diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost. laddove la norma impugnata avrebbe determinato una disparità di trattamento tra studenti di altri territori e creato criticità in caso di trasferimenti di alunni provenienti da altre regioni, rendendo disomogenea, sul territorio nazionale, la disciplina dell’iscrizione scolastica o universitaria.
La sentenza ha dichiarato il primo motivo di ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, perché per un verso non ha spiegato in che modo verrebbe ostacolata la fornitura dei LEA (di cui la vaccinazione fa parte) che invece la legge pugliese vuole favorire, e per altro verso la legge censurata non incide minimamente sulla struttura portante del sistema nazionale di istruzione né sulle disposizioni che disciplinano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici, dal momento che – contrariamente alla “Lorenzin”- non riguarda vaccini obbligatori e contempla espressamente la possibilità di rifiutare la vaccinazione e finanche di rifiutare la produzione documentale richiesta dalla norma stessa.
Il secondo motivo sarebbe parimenti infondato, poiché la Regione Puglia avrebbe legittimamente operato nell’ambito delle proprie competenze legislative emanando una disciplina divergente da altre Regioni che non arreca alcun pregiudizio al diritto allo studio riconosciuto a tutti in maniera identica, grazie al fatto che è prevista nella normativa in esame la possibilità di esprimere un semplice rifiuto di produrre la documentazione richiesta, senza che tale rifiuto comporti conseguenze sulla iscrizione o sulla frequentazione ai corsi di studio in Puglia.
Dunque è una sentenza interpretativa di rigetto che ha il pregio di smascherare il mimetismo normativo dell'attitudine dei governanti pugliesi ad imporre trattamenti sanitari surrettizi o "diversamente obbligatori" tra le sfumature delle varie alternative di applicazione possibili di un testo normativo.
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Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Dal 2008 è partita la campagna di vaccinazione gratuita destinata ai giovani tra il 12° ed il 14° anno di età per la profilassi anti-HPV che, grazie al d.P.C.m. 12.1.2017, è stato inserito fra i livelli essenziali di assistenza (LEA) ma che ha fallito gli obbiettivi di copertura vaccinale prefissati al 95% della popolazione 15enne (“solo” il 69% per le femmine ed il 56% per i maschi), come pure rilevato dalla nota sentenza n. 5/2018 della Corte cost. -quella relativa alla “legge Lorenzin” sull’obbligatorietà dei vaccini pediatrici- con cui si dava atto di «una tendenza al calo delle coperture vaccinali», ulteriormente indebolite dalla pandemia da Covid19.
Da qui la Regione Puglia ha deciso di attuare con la legge n. 22/2024 uno specifico «Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV correlate», con cui si è previsto che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione per la fascia di età 11-25 anni è subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente:
[1] la somministrazione del vaccino anti-HPV;
[2] l’avvio del programma di somministrazione;
[3] il rifiuto della somministrazione;
[4] l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino.
Tale normativa è stata sospettata di incostituzionalità dal Governo italiano, che ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale con due principali motivi di ricorso.
➡️Sospetta violazione dell’art. 117, comma II lett. m) e n) Cost., laddove la legge pugliese avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia, rispettivamente, di determinazione e regolazione dei LEA nonché di previsione delle norme generali sull’istruzione.
➡️la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e la lesione del diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost. laddove la norma impugnata avrebbe determinato una disparità di trattamento tra studenti di altri territori e creato criticità in caso di trasferimenti di alunni provenienti da altre regioni, rendendo disomogenea, sul territorio nazionale, la disciplina dell’iscrizione scolastica o universitaria.
La sentenza ha dichiarato il primo motivo di ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, perché per un verso non ha spiegato in che modo verrebbe ostacolata la fornitura dei LEA (di cui la vaccinazione fa parte) che invece la legge pugliese vuole favorire, e per altro verso la legge censurata non incide minimamente sulla struttura portante del sistema nazionale di istruzione né sulle disposizioni che disciplinano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici, dal momento che – contrariamente alla “Lorenzin”- non riguarda vaccini obbligatori e contempla espressamente la possibilità di rifiutare la vaccinazione e finanche di rifiutare la produzione documentale richiesta dalla norma stessa.
Il secondo motivo sarebbe parimenti infondato, poiché la Regione Puglia avrebbe legittimamente operato nell’ambito delle proprie competenze legislative emanando una disciplina divergente da altre Regioni che non arreca alcun pregiudizio al diritto allo studio riconosciuto a tutti in maniera identica, grazie al fatto che è prevista nella normativa in esame la possibilità di esprimere un semplice rifiuto di produrre la documentazione richiesta, senza che tale rifiuto comporti conseguenze sulla iscrizione o sulla frequentazione ai corsi di studio in Puglia.
Dunque è una sentenza interpretativa di rigetto che ha il pregio di smascherare il mimetismo normativo dell'attitudine dei governanti pugliesi ad imporre trattamenti sanitari surrettizi o "diversamente obbligatori" tra le sfumature delle varie alternative di applicazione possibili di un testo normativo.
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17.04.202506:50
Tre giorni dopo aver fumato uno spinello, un 35enne di Treviso si vede sospendere la patente per un anno dopo un incidente.
🔽🔽
https://www.nordest24.it/patente-sospesa-thc-positivo-incidente-villorba-treviso/
Ecco gli effetti psicotropi del nuovo Codice della Strada.
Pare che il giovane avesse totalmente ragione per il sinistro subito e che si fosse posto alla guida perfettamente lucido e diligente, ma solo per aver assunto cannabis giorni prima è stato denunciato per il reato di cui all'art. 187 c.d.s. e gli è stata limitata la libertà di circolazione per 12 mesi.
Qualche bigotto dirà "ma non doveva fumare", "fumare fa male", ma ci spieghi cosa c'entra questo con la guida in perfetto stato di lucidità.
Auguriamo a quel bigotto (Salvini compreso) di non essere fermato e analizzato dopo aver preso l'ibuprofene, perché a quel punto risulterà un tossico alla guida cui ritirare la patente al pari di quanto lo sia chiunque abbia assunto cannabis un mese prima di guidare.
Ridicolo e ingiusto, ma come al solito tutti zitti finché non capita (perché può capitare eccome) a ciascuno personalmente.
Chi non fa uso di droghe non creda di essere al riparo perché è a rischio tanto quanto chi fuma o chi beve.
Attenzione perciò, perché l'indifferenza non paga, anzi, se e quando capiterà a ciascuno di noi si dovranno fare i conti con l'ingiustizia, e i conti per difendersi sono salati.
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https://www.nordest24.it/patente-sospesa-thc-positivo-incidente-villorba-treviso/
Ecco gli effetti psicotropi del nuovo Codice della Strada.
Pare che il giovane avesse totalmente ragione per il sinistro subito e che si fosse posto alla guida perfettamente lucido e diligente, ma solo per aver assunto cannabis giorni prima è stato denunciato per il reato di cui all'art. 187 c.d.s. e gli è stata limitata la libertà di circolazione per 12 mesi.
Qualche bigotto dirà "ma non doveva fumare", "fumare fa male", ma ci spieghi cosa c'entra questo con la guida in perfetto stato di lucidità.
Auguriamo a quel bigotto (Salvini compreso) di non essere fermato e analizzato dopo aver preso l'ibuprofene, perché a quel punto risulterà un tossico alla guida cui ritirare la patente al pari di quanto lo sia chiunque abbia assunto cannabis un mese prima di guidare.
Ridicolo e ingiusto, ma come al solito tutti zitti finché non capita (perché può capitare eccome) a ciascuno personalmente.
Chi non fa uso di droghe non creda di essere al riparo perché è a rischio tanto quanto chi fuma o chi beve.
Attenzione perciò, perché l'indifferenza non paga, anzi, se e quando capiterà a ciascuno di noi si dovranno fare i conti con l'ingiustizia, e i conti per difendersi sono salati.
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16.04.202513:39
Minimarket
Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Grazie alla sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale da adesso in poi anche le persone single potranno adottare minori stranieri in situazione di abbandono.
La Consulta, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 29-bis, co. 1, Legge 184/1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, affermando che tale esclusione si pone in contrasto con gli artt. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU.
A parere dei giudici costituzionali la disciplina dichiarata illegittima comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
Come oramai di consueto, nell’esprimere propri orientamenti ideologici o etici, ricorda la Consulta che l’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
In questa ottica la Corte ha rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo anche conto della sua rete familiare di riferimento.
La Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico e sociale -caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione- il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso».
Ed ecco che si fa strada la rottura di un altro tabù culturale che ha sempre considerato "l'ambiente familiare stabile e armonioso" come quello costituito da una famiglia fondata sul matrimonio, foss'anche su una unione di fatto tra due persone assimilabile ad un rapporto matrimoniale.
Perciò la tutela delle "aspirazioni alla genitorialità" che ogni persona può avere, non avrebbe dovuto essere spinta oltre i limiti ed i principi ispiratori che riflettono il modo di essere dell'ordinamento interno senza provocare la sovversione della nostra cultura e della nostra società, trasformata in una opportunità predatoria e globalista, che piace forse a molti (certamente troppi) ma che appare distante dal sentire di una parte significativa di popolazione.
La sentenza in commento, a prescindere da come la si pensi, apre le porte alle adozioni a tutti, indiscriminatamente, senza genere o status, come se chiunque potesse andare al marcatino dei figli.
Chiunque, svegliandosi la mattina, potrebbe aspirare di diventare genitore, sfogliare il catalogo dei bimbi stranieri in stato di abbandono, e chiederne l'adozione.
Invece, l'aspirazione personale poco dovrebbe rilevare per adottare un figlio, anche perché il confine tra "aspirazione" e "interesse" o "capriccio" è fracamente molto labile ed impossibile da definire con precisione, se non attraverso la garanzia che potrebbe dare al figlio l'inserimento in un ambiente familiare supportato dalla forza e dalla stabilità dell'unione tra due persone.
Il dado è tratto ed il passo successivo è a uno schiocco: perché solo il minore straniero❓E poi perché solo l'adozione del nato e non anche quella del feto di gestante incapace❓
E perché se si parla di "legittima aspirazione alla genitorialità" non dovrebbe essere aperta a tutti la procreazione eterologa o permesso l'utero in affitto❓
Il cortocircuito è clamoroso nel negare la genitorialità a coniugi omosessuali, e permettere la realizzazione della genitorialità del single, senza che in questo caso l’inclinazione sessuale rilevi per l'aspirante mammo.
Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Grazie alla sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale da adesso in poi anche le persone single potranno adottare minori stranieri in situazione di abbandono.
La Consulta, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 29-bis, co. 1, Legge 184/1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, affermando che tale esclusione si pone in contrasto con gli artt. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU.
A parere dei giudici costituzionali la disciplina dichiarata illegittima comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
Come oramai di consueto, nell’esprimere propri orientamenti ideologici o etici, ricorda la Consulta che l’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
In questa ottica la Corte ha rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo anche conto della sua rete familiare di riferimento.
La Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico e sociale -caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione- il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso».
Ed ecco che si fa strada la rottura di un altro tabù culturale che ha sempre considerato "l'ambiente familiare stabile e armonioso" come quello costituito da una famiglia fondata sul matrimonio, foss'anche su una unione di fatto tra due persone assimilabile ad un rapporto matrimoniale.
Perciò la tutela delle "aspirazioni alla genitorialità" che ogni persona può avere, non avrebbe dovuto essere spinta oltre i limiti ed i principi ispiratori che riflettono il modo di essere dell'ordinamento interno senza provocare la sovversione della nostra cultura e della nostra società, trasformata in una opportunità predatoria e globalista, che piace forse a molti (certamente troppi) ma che appare distante dal sentire di una parte significativa di popolazione.
La sentenza in commento, a prescindere da come la si pensi, apre le porte alle adozioni a tutti, indiscriminatamente, senza genere o status, come se chiunque potesse andare al marcatino dei figli.
Chiunque, svegliandosi la mattina, potrebbe aspirare di diventare genitore, sfogliare il catalogo dei bimbi stranieri in stato di abbandono, e chiederne l'adozione.
Invece, l'aspirazione personale poco dovrebbe rilevare per adottare un figlio, anche perché il confine tra "aspirazione" e "interesse" o "capriccio" è fracamente molto labile ed impossibile da definire con precisione, se non attraverso la garanzia che potrebbe dare al figlio l'inserimento in un ambiente familiare supportato dalla forza e dalla stabilità dell'unione tra due persone.
Il dado è tratto ed il passo successivo è a uno schiocco: perché solo il minore straniero❓E poi perché solo l'adozione del nato e non anche quella del feto di gestante incapace❓
E perché se si parla di "legittima aspirazione alla genitorialità" non dovrebbe essere aperta a tutti la procreazione eterologa o permesso l'utero in affitto❓
Il cortocircuito è clamoroso nel negare la genitorialità a coniugi omosessuali, e permettere la realizzazione della genitorialità del single, senza che in questo caso l’inclinazione sessuale rilevi per l'aspirante mammo.
15.04.202511:31
OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE
Federica Fantauzzo
Avvocati Liberi
La Legge n. 213/2023 (c.d. legge di bilancio 2024) ha stabilito, all'art. 1 comma 101, che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia - ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 c.c. (imprese agricole) - sono tenute a stipulare "contratti assicurativi a a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale." Per "eventi da assicurare" si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Le imprese dovevano adempiere entro il 31.12.2024, termine poi prorogato al 31.3.2025 e successivamente differito per le sole medie imprese all'1.10.2025 e per le piccole e micro imprese all'1.1.2026. Nessuna proroga per le grandi imprese il cui termine ultimo rimane il 31.3.2025, pur in assenza di sanzioni nei 90 giorni successivi.
Quali sono le conseguenze in caso di inadempimento?
Il comma 102 stabilisce che"Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali."
Mi sia concessa una riflessione personale: gli eventi catastrofali possono certamente verificarsi e quelli sismici, in particolare, sono imprevedibili e incontrollabili. Tuttavia, è innegabile che le recenti esondazioni ed inondazioni - pur originate da precipitazioni eccezionali - abbiano raggiunto livelli di danno così gravi soprattutto a causa dell'incuria, dell'impreparazione e dell'inadeguatezza degli enti pubblici. La mancata manutenzione degli alvei dei fiumi, la cementificazione selvaggia, il disboscamento scriteriato hanno progressivamente indebolito il territorio, rendendolo più vulnerabile alla furia della natura. Non è dunque accettabile che le imprese debbano sobbarcarsi ulteriori costi assicurativi, certamente non esigui, per coprire ciò che è in realtà una diretta conseguenza dell’inefficienza amministrativa.
È sempre la solita storia: lo Stato impone sacrifici al cittadino per colmare le proprie lacune. Taglia la spesa pubblica dove non dovrebbe, effettua scelte sanitarie discutibili, trascura il controllo del territorio e dell’immigrazione e, nella consapevolezza di essere inadeguato, tenta invano di prevenire l’imprevedibile obbligando i cittadini ad azioni onerose e/o gravose, come nel caso di certe vaccinazioni imposte e di certe assicurazioni imposte.
Ancora una volta, il peso delle inefficienze pubbliche ricade sulle spalle dei singoli e delle imprese.
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Federica Fantauzzo
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La Legge n. 213/2023 (c.d. legge di bilancio 2024) ha stabilito, all'art. 1 comma 101, che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia - ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 c.c. (imprese agricole) - sono tenute a stipulare "contratti assicurativi a a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale." Per "eventi da assicurare" si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Le imprese dovevano adempiere entro il 31.12.2024, termine poi prorogato al 31.3.2025 e successivamente differito per le sole medie imprese all'1.10.2025 e per le piccole e micro imprese all'1.1.2026. Nessuna proroga per le grandi imprese il cui termine ultimo rimane il 31.3.2025, pur in assenza di sanzioni nei 90 giorni successivi.
Quali sono le conseguenze in caso di inadempimento?
Il comma 102 stabilisce che"Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali."
Mi sia concessa una riflessione personale: gli eventi catastrofali possono certamente verificarsi e quelli sismici, in particolare, sono imprevedibili e incontrollabili. Tuttavia, è innegabile che le recenti esondazioni ed inondazioni - pur originate da precipitazioni eccezionali - abbiano raggiunto livelli di danno così gravi soprattutto a causa dell'incuria, dell'impreparazione e dell'inadeguatezza degli enti pubblici. La mancata manutenzione degli alvei dei fiumi, la cementificazione selvaggia, il disboscamento scriteriato hanno progressivamente indebolito il territorio, rendendolo più vulnerabile alla furia della natura. Non è dunque accettabile che le imprese debbano sobbarcarsi ulteriori costi assicurativi, certamente non esigui, per coprire ciò che è in realtà una diretta conseguenza dell’inefficienza amministrativa.
È sempre la solita storia: lo Stato impone sacrifici al cittadino per colmare le proprie lacune. Taglia la spesa pubblica dove non dovrebbe, effettua scelte sanitarie discutibili, trascura il controllo del territorio e dell’immigrazione e, nella consapevolezza di essere inadeguato, tenta invano di prevenire l’imprevedibile obbligando i cittadini ad azioni onerose e/o gravose, come nel caso di certe vaccinazioni imposte e di certe assicurazioni imposte.
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14.04.202505:31
Immensa
❤️HEATHER PARISI❤️
"Cari genitori..."
Appello per la Libertà di scelta🗽
🔽🔽
https://youtu.be/1i4wCfg_LoY?si=8T0GT8Bl9H1fd9yt
La libertà di scelta non è una concessione.
Abroghiamo gli obblighi di trattamento sanitario dei nostri figli.
Decidi tu come curare il tuo bambino.
Firma per la libertà di scelta.
Puoi firmare on-line con SPID, CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale servizi) semplicemente inquadrando i QR-code mostrati nel video.
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13.04.202517:49
😂




13.04.202514:37
13.04.202506:09
Questa domenica è politicamente scorretta e moralmente adeguata.
Angelo Duro ▶️sull'emarginazione LGBTQ+🆒
👀📣🎙https://youtu.be/qXDP0umLBow?si=wGfhFE3GC1Xrw1pi
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12.04.202507:01
𝐋𝐚 𝐔𝐄 𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚
𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐀 𝐈𝐋 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐐𝐔𝐈: https://www.radioroma.tv/2025/04/10/la-ue-e-la-democrazia-anti-democratica/
Con Augusto Sinagra parliamo delle derive antidemocratica della UE, la corsa al riarmo, la posizione di Meloni e Von der Leyen, Putin e le politiche di Trump. Nella seconda parte l’avv. Di Lorenzo spiega con parole semplici i tre quesiti referendari e perché non è possibile chiedere l’abrogazione dell’intera legge Lorenzin.
Trovi tutte le puntate di “A Viso scoperto” qui: https://www.radioroma.tv/programmi/a-viso-scoperto/
#UE #USA #Trump #Putin #Meloni #VonDerLeyen #Zelensky #Lorenzin #Dazi #referendum #obbligo
Puoi seguire Matteo Demicheli qui: https://t.me/InformatiTu
Canale Informal TV: https://t.me/MatteoDemicheliInformalT
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Рекорддор
11.02.202523:59
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