Avremmo piacere, se non di vedere una vittoria, di vedere dei rigetti dai quali apprendere il nostro errore, per poter imparare, come cittadini, ad applicare correttamente la legge. Invece no, vediamo spesso, nelle tante parole, poche risposte ai nostri quesiti. Ci parlano di compatibilità dell’obbligo vaccinale con l’articolo 32 della Costituzione (mai contestato) e del fatto che l’acquisizione del consenso lascia al singolo la possibilità di decidere (citando le sentenze della Corte Costituzionale 2023 n 14 15 16); poi aggiungono “pagandone le conseguenze” e tralasciano la questione posta che è sempre la stessa: nessuna sanzione e nessun obbligo di trattamento sanitario può essere imposto in virtù dell’art 1 comma 5 della legge 219/2017 (diritto al rifiuto) e del comma 1 (consenso libero). Di questo vogliamo parlare. Poiché non si riesce ad andare al punto, “in casa nostra”, dopo la Corte di Cassazione, assieme a Libera Coscienza che prima di tutti si è impegnata sul rispetto della normativa e discorrendo della stessa nelle sedi opportune, si porteranno i ricorsi fuori confine, nella dimora più grande, quella europea, alla Cedu. Sì, perché la legge 219/2017 deriva dall’art 5 della convenzione di Oviedo del 1997 e dall’art 63 - II della Costituzione Europea. Buon cammino a tutti noi che vogliamo applicare la legge.