01.05.202515:18
Buon 1mo maggio a tutti compreso chi il lavoro non lo ha.
Avvocati Liberi
“Nessun male sociale
può superare la frustrazione
e la disgregazione che la
disoccupazione arreca
alle collettività umane.”
“E' sempre il costo del lavoro il grande imputato e la causa ultima cui viene ricondotta, nel nostro paese, la carenza di competitività.”
(Federico Caffè)
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Avvocati Liberi
“Nessun male sociale
può superare la frustrazione
e la disgregazione che la
disoccupazione arreca
alle collettività umane.”
“E' sempre il costo del lavoro il grande imputato e la causa ultima cui viene ricondotta, nel nostro paese, la carenza di competitività.”
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28.04.202507:17
Pubblicare un post su Facebook apostrofando un politico “maledetto” o “assassino” può non costituire diffamazione (a certe condizioni).
Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Una persona veniva condannata per il reato di diffamazione aggravata poiché aveva pubblicato un post sul proprio canale Facebook dal contenuto asseritamente offensivo, ledendo così l’onore e la reputazione del sindaco e dei componenti della giunta del suo Comune, definiti “maledetti” e persino “assassini” in relazione ad una vicenda locale di interesse pubblico afferente la salute della comunità cittadina.
A scagionare l’imputato condannato in primo e secondo grado ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza 11571/2025, ha analizzato la portata dei termini “maledetto” e “assassino” utilizzati dall’imputato, osservando la ricorrenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica.
In particolare gli ermellini ritengono che il termine “maledetto” abbia perso nel linguaggio moderno la portata ingiuriosa, traducendosi piuttosto in una semplice espressione di rancore o di imprecazione priva di ogni attribuzione offensiva di qualità morali o personali al destinatario della comunicazione.
Mentre il termine “assassino”, secondo la Corte, sebbene presenti un’attitudine lesiva dell’altrui reputazione -e ancor di più calunniosa- nell’utilizzo gergale della critica politica non costituisce l’accusa di avere effettivamente ucciso qualcuno, né di avere intenzione di farlo, piuttosto rappresenta l’utilizzo del termine in chiave iperbolica con un fine provocatorio e rafforzativo della critica a fatti denotanti una certa gravità.
In tal senso non potrebbe concludersi che un soggetto che utilizza questi termini rivolti ad amministratori pubblici, nazionali o locali, travalichi i limiti della continenza, posto che nell’ambito della critica politica possono legittimamente assumersi forme espressive anche molto aspre.
La Corte di cassazione ha colto l’occasione per stemperare alcune tendenze della società moderna che pretende una critica rigorosamente obiettiva e asettica, ricordando invece come qualsiasi manifestazione del pensiero si connota nell’espressione di opinioni meramente soggettive che, per loro stessa natura, hanno un carattere soggettivo se non addirittura congetturale.
In questa prospettiva l’obbligo di verità deve contemperarsi con il diritto di critica, nel senso che anche l’errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi espressi esclude il reato di diffamazione allorché vi sia la consapevolezza soggettiva della “verità” delle proprie affermazioni ed i giudizi espressi non siano oggettivamente lesivi della reputazione, dell'onore e delle qualità morali della della persona offesa.
Perciò, anche l’espressione di pensiero critico aspro e sprezzante trova il limite nella “continenza”, dovendosi distinguere le dichiarazioni relative a “fatti” dalle dichiarazioni relativi a “giudizi”, ove le prime devono avere un nucleo storico oggettivamente riscontrabile mentre le seconde devono rimanere circoscritte alla valutazione di critica soggettiva su quei fatti (e giammai della persona) versandosi, altrimenti, in affermazioni offensive per l’eccesso di critica e violazione dei limiti della continenza.
L’esimente del diritto di critica politica, quindi, postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e non trasmodante nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione personale.
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Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Una persona veniva condannata per il reato di diffamazione aggravata poiché aveva pubblicato un post sul proprio canale Facebook dal contenuto asseritamente offensivo, ledendo così l’onore e la reputazione del sindaco e dei componenti della giunta del suo Comune, definiti “maledetti” e persino “assassini” in relazione ad una vicenda locale di interesse pubblico afferente la salute della comunità cittadina.
A scagionare l’imputato condannato in primo e secondo grado ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza 11571/2025, ha analizzato la portata dei termini “maledetto” e “assassino” utilizzati dall’imputato, osservando la ricorrenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica.
In particolare gli ermellini ritengono che il termine “maledetto” abbia perso nel linguaggio moderno la portata ingiuriosa, traducendosi piuttosto in una semplice espressione di rancore o di imprecazione priva di ogni attribuzione offensiva di qualità morali o personali al destinatario della comunicazione.
Mentre il termine “assassino”, secondo la Corte, sebbene presenti un’attitudine lesiva dell’altrui reputazione -e ancor di più calunniosa- nell’utilizzo gergale della critica politica non costituisce l’accusa di avere effettivamente ucciso qualcuno, né di avere intenzione di farlo, piuttosto rappresenta l’utilizzo del termine in chiave iperbolica con un fine provocatorio e rafforzativo della critica a fatti denotanti una certa gravità.
In tal senso non potrebbe concludersi che un soggetto che utilizza questi termini rivolti ad amministratori pubblici, nazionali o locali, travalichi i limiti della continenza, posto che nell’ambito della critica politica possono legittimamente assumersi forme espressive anche molto aspre.
La Corte di cassazione ha colto l’occasione per stemperare alcune tendenze della società moderna che pretende una critica rigorosamente obiettiva e asettica, ricordando invece come qualsiasi manifestazione del pensiero si connota nell’espressione di opinioni meramente soggettive che, per loro stessa natura, hanno un carattere soggettivo se non addirittura congetturale.
In questa prospettiva l’obbligo di verità deve contemperarsi con il diritto di critica, nel senso che anche l’errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi espressi esclude il reato di diffamazione allorché vi sia la consapevolezza soggettiva della “verità” delle proprie affermazioni ed i giudizi espressi non siano oggettivamente lesivi della reputazione, dell'onore e delle qualità morali della della persona offesa.
Perciò, anche l’espressione di pensiero critico aspro e sprezzante trova il limite nella “continenza”, dovendosi distinguere le dichiarazioni relative a “fatti” dalle dichiarazioni relativi a “giudizi”, ove le prime devono avere un nucleo storico oggettivamente riscontrabile mentre le seconde devono rimanere circoscritte alla valutazione di critica soggettiva su quei fatti (e giammai della persona) versandosi, altrimenti, in affermazioni offensive per l’eccesso di critica e violazione dei limiti della continenza.
L’esimente del diritto di critica politica, quindi, postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e non trasmodante nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione personale.
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24.04.202505:19
Quando la legge dice una cosa e l’Agenzia delle Entrate ne fa un’altra
Avv. Raffaele Specchi
Avvocati Liberi
Nel numero del 16 aprile 2025 de Il Sole 24 Ore (https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/cedolare-secca-affitti-l-agenzia-conferma-l-esclusione-conduttori-esercizio-attivita-d-impresa-AHhESAL), si analizza un caso emblematico: la Corte di Cassazione ha stabilito che si può applicare la cedolare secca anche quando l’inquilino è un’impresa o un professionista, purché l’immobile sia usato a fini abitativi.
Una posizione chiara, logica e ben argomentata.
Ma l’Agenzia delle Entrate... non se ne cura.
Resta ferma sulla sua linea restrittiva, ignorando la sentenza e bloccando tecnicamente questa possibilità nel suo software di registrazione.
Il risultato?
Un cortocircuito tra diritto e prassi, dove chi vorrebbe applicare la norma nel rispetto delle regole si ritrova con le mani legate.
Per raccontare questa situazione grottesca, non resta che prenderla con un po' di amara ironia.
👇
Cedolare secca: la Cassazione parla, l’Agenzia comanda
La Cassazione ha parlato chiaro:
se affitti a un’impresa ma l’uso è abitativo,
la cedolare secca si può applicare,
senza drammi né divieto punitivo.
Ma l’Agenzia, con piglio deciso,
non cambia idea, nemmeno per inciso.
Ripete da anni la stessa canzone:
“Se c’è partita IVA, niente agevolazione.”
Con logica, testo e motivazione,
la Corte smonta ogni interpretazione.
Ma tutto questo resta sullo sfondo,
mentre l’Agenzia fa finta di nulla e gira in tondo.
E intanto il software blocca la registrazione:
“C’è partita IVA? Scatta l’eliminazione.”
Potresti tentare una strada alternativa,
ma è una scelta incerta, mai davvero risolutiva.
Perché se l’Agenzia decide che non si fa,
può anche avere torto… ma comanda, si sa.
E tu che segui la legge, ti ritrovi a pensare:
In questo Paese, obbedire non basta.
Serve anche capire chi comanda davvero.
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Avv. Raffaele Specchi
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Nel numero del 16 aprile 2025 de Il Sole 24 Ore (https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/cedolare-secca-affitti-l-agenzia-conferma-l-esclusione-conduttori-esercizio-attivita-d-impresa-AHhESAL), si analizza un caso emblematico: la Corte di Cassazione ha stabilito che si può applicare la cedolare secca anche quando l’inquilino è un’impresa o un professionista, purché l’immobile sia usato a fini abitativi.
Una posizione chiara, logica e ben argomentata.
Ma l’Agenzia delle Entrate... non se ne cura.
Resta ferma sulla sua linea restrittiva, ignorando la sentenza e bloccando tecnicamente questa possibilità nel suo software di registrazione.
Il risultato?
Un cortocircuito tra diritto e prassi, dove chi vorrebbe applicare la norma nel rispetto delle regole si ritrova con le mani legate.
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se affitti a un’impresa ma l’uso è abitativo,
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senza drammi né divieto punitivo.
Ma l’Agenzia, con piglio deciso,
non cambia idea, nemmeno per inciso.
Ripete da anni la stessa canzone:
“Se c’è partita IVA, niente agevolazione.”
Con logica, testo e motivazione,
la Corte smonta ogni interpretazione.
Ma tutto questo resta sullo sfondo,
mentre l’Agenzia fa finta di nulla e gira in tondo.
E intanto il software blocca la registrazione:
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Potresti tentare una strada alternativa,
ma è una scelta incerta, mai davvero risolutiva.
Perché se l’Agenzia decide che non si fa,
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20.04.202505:44
17.04.202506:50
Tre giorni dopo aver fumato uno spinello, un 35enne di Treviso si vede sospendere la patente per un anno dopo un incidente.
🔽🔽
https://www.nordest24.it/patente-sospesa-thc-positivo-incidente-villorba-treviso/
Ecco gli effetti psicotropi del nuovo Codice della Strada.
Pare che il giovane avesse totalmente ragione per il sinistro subito e che si fosse posto alla guida perfettamente lucido e diligente, ma solo per aver assunto cannabis giorni prima è stato denunciato per il reato di cui all'art. 187 c.d.s. e gli è stata limitata la libertà di circolazione per 12 mesi.
Qualche bigotto dirà "ma non doveva fumare", "fumare fa male", ma ci spieghi cosa c'entra questo con la guida in perfetto stato di lucidità.
Auguriamo a quel bigotto (Salvini compreso) di non essere fermato e analizzato dopo aver preso l'ibuprofene, perché a quel punto risulterà un tossico alla guida cui ritirare la patente al pari di quanto lo sia chiunque abbia assunto cannabis un mese prima di guidare.
Ridicolo e ingiusto, ma come al solito tutti zitti finché non capita (perché può capitare eccome) a ciascuno personalmente.
Chi non fa uso di droghe non creda di essere al riparo perché è a rischio tanto quanto chi fuma o chi beve.
Attenzione perciò, perché l'indifferenza non paga, anzi, se e quando capiterà a ciascuno di noi si dovranno fare i conti con l'ingiustizia, e i conti per difendersi sono salati.
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Pare che il giovane avesse totalmente ragione per il sinistro subito e che si fosse posto alla guida perfettamente lucido e diligente, ma solo per aver assunto cannabis giorni prima è stato denunciato per il reato di cui all'art. 187 c.d.s. e gli è stata limitata la libertà di circolazione per 12 mesi.
Qualche bigotto dirà "ma non doveva fumare", "fumare fa male", ma ci spieghi cosa c'entra questo con la guida in perfetto stato di lucidità.
Auguriamo a quel bigotto (Salvini compreso) di non essere fermato e analizzato dopo aver preso l'ibuprofene, perché a quel punto risulterà un tossico alla guida cui ritirare la patente al pari di quanto lo sia chiunque abbia assunto cannabis un mese prima di guidare.
Ridicolo e ingiusto, ma come al solito tutti zitti finché non capita (perché può capitare eccome) a ciascuno personalmente.
Chi non fa uso di droghe non creda di essere al riparo perché è a rischio tanto quanto chi fuma o chi beve.
Attenzione perciò, perché l'indifferenza non paga, anzi, se e quando capiterà a ciascuno di noi si dovranno fare i conti con l'ingiustizia, e i conti per difendersi sono salati.
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13.04.202517:49
😂
30.04.202515:52
IA META: COME OPPORSI ALL'USO DEI DATI DEGLI UTENTI
Avv. Federica Fantauzzo
Avvocati Liberi
Con il comunicato stampa del 29.4.2025 (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10125702), il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha informato che da fine maggio 2025, Meta (società che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger e sviluppa i visori di realtà virtuale Oculus Rift) addestrerà i suoi sistemi utilizzando i dati personali degli utenti che non si saranno opposti.
Il Garante informa che "Gli utenti di Facebook e Instagram – e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti - hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società. Tale diritto, riconosciuto dal GDPR – il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali -, è esercitabile anche nei confronti di altri sistemi di IA, come, ad es. quelli di OpenAI, DeepSeek e Google".
Senza l'opposizione da parte dell'utente, Meta utilizzerà "i dati contenuti nei post pubblici degli utenti maggiorenni (post, commenti, didascalie, foto, etc.) e quelli derivanti dall’utilizzo dei propri servizi di IA (ad es: informazioni inserite nel suo agente conversazionale su WhatsApp), per sviluppare e migliorare il chatbot Meta AI su WhatsApp o i modelli linguistici come Llama.".
Il diritto di opposizione è esercitabile compilando i moduli disponibili ai seguenti link:
👉Opposizione al trattamento per gli utenti Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/712876720715583
👉Opposizione al trattamento per gli utenti Instagram: https://help.instagram.com/contact/767264225370182
👉Opposizione al trattamento per gli interessati che non utilizzano i prodotti Meta (senza login): https://www.facebook.com/help/contact/510058597920541
Il Garante precisa che "L’opposizione, se esercitata entro fine maggio, permette di sottrarre all’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta tutte le informazioni personali, mentre se esercitata successivamente interesserà solo i contenuti pubblicati successivamente e non quelli già online. In caso di mancata opposizione, Meta utilizzerà tutti i predetti dati per l’addestramento delle proprie intelligenze artificiali".
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Avv. Federica Fantauzzo
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Con il comunicato stampa del 29.4.2025 (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10125702), il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha informato che da fine maggio 2025, Meta (società che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger e sviluppa i visori di realtà virtuale Oculus Rift) addestrerà i suoi sistemi utilizzando i dati personali degli utenti che non si saranno opposti.
Il Garante informa che "Gli utenti di Facebook e Instagram – e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti - hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società. Tale diritto, riconosciuto dal GDPR – il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali -, è esercitabile anche nei confronti di altri sistemi di IA, come, ad es. quelli di OpenAI, DeepSeek e Google".
Senza l'opposizione da parte dell'utente, Meta utilizzerà "i dati contenuti nei post pubblici degli utenti maggiorenni (post, commenti, didascalie, foto, etc.) e quelli derivanti dall’utilizzo dei propri servizi di IA (ad es: informazioni inserite nel suo agente conversazionale su WhatsApp), per sviluppare e migliorare il chatbot Meta AI su WhatsApp o i modelli linguistici come Llama.".
Il diritto di opposizione è esercitabile compilando i moduli disponibili ai seguenti link:
👉Opposizione al trattamento per gli utenti Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/712876720715583
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👉Opposizione al trattamento per gli interessati che non utilizzano i prodotti Meta (senza login): https://www.facebook.com/help/contact/510058597920541
Il Garante precisa che "L’opposizione, se esercitata entro fine maggio, permette di sottrarre all’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta tutte le informazioni personali, mentre se esercitata successivamente interesserà solo i contenuti pubblicati successivamente e non quelli già online. In caso di mancata opposizione, Meta utilizzerà tutti i predetti dati per l’addestramento delle proprie intelligenze artificiali".
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21.04.202509:10
La realtà biologica esiste e va riconosciuta👨🦳👵
Roberto Martina
Avvocati Liberi
Il 16/04/2025 la Corte Suprema del Regno Unito, ha stabilito il significato di "uomo", "donna" e "sesso" accogliendo il ricorso presentato dall'Associazione "For Women Scotland", da anni è impegnata nella difesa dei diritti e degli spazi riservati alle donne biologiche.
Anche se lo lo Statuto scozzese ASP 2018 includeva nella definizione di donna le persone
➡️con la caratteristica protetta del cambio di sesso;
➡️che vivono come donne e
➡️che si propongono di sottoporsi/si stanno sottoponendo/si sono sottoposte a un processo di cambio di sesso
i Giudici della Corte Suprema 🇬🇧, all'unanimità, hanno affermato che queste non hanno diritto a essere riconosciuti come donne e a condividere tutele previste dalla legge per chi sia nato biologicamente di sesso femminile.
La Corte ha quindi stabilito che la legge riconosce come donna solo chi è nata biologicamente di sesso femminile e quindi che la parola “donna” si riferisce esclusivamente al sesso biologico femminile.
Questo comporta che una persona nata uomo, anche se in possesso di un documento di Gender Recognition Certificate, non può essere legalmente equiparata a una donna nei contesti protetti dalla legge sull’uguaglianza. Ovviamente varrà anche per la donna che si sente uomo (se/dove previsto).
Il verdetto, seguito alla tenacia e caparbietà di un'Associazione di Donne a tutela delle (vere)Donne, non cancella l’identità di nessuno e non ha nulla in comune con impostazioni conservatrici o patriarcali o altro del genere.
La sentenza, in modo lineare, riafferma invece, e con forza, il diritto delle donne a spazi e politiche pensati per proteggerle sulla base di una realtà oggettiva: l’essere nate donne.
Attendiamo che questo fondamentale precedente giurisprudenziale sia recepito quanto prima dai giudici italiani, dalla politica, dalle associazioni LGBTQI+ che promuovono le carriere alias nelle scuole, dalle federazioni sportive etc in tutte le decisioni riguardanti controversie che implicano definizioni di status, sesso, genere e simili.
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Roberto Martina
Avvocati Liberi
Il 16/04/2025 la Corte Suprema del Regno Unito, ha stabilito il significato di "uomo", "donna" e "sesso" accogliendo il ricorso presentato dall'Associazione "For Women Scotland", da anni è impegnata nella difesa dei diritti e degli spazi riservati alle donne biologiche.
Anche se lo lo Statuto scozzese ASP 2018 includeva nella definizione di donna le persone
➡️con la caratteristica protetta del cambio di sesso;
➡️che vivono come donne e
➡️che si propongono di sottoporsi/si stanno sottoponendo/si sono sottoposte a un processo di cambio di sesso
i Giudici della Corte Suprema 🇬🇧, all'unanimità, hanno affermato che queste non hanno diritto a essere riconosciuti come donne e a condividere tutele previste dalla legge per chi sia nato biologicamente di sesso femminile.
La Corte ha quindi stabilito che la legge riconosce come donna solo chi è nata biologicamente di sesso femminile e quindi che la parola “donna” si riferisce esclusivamente al sesso biologico femminile.
Questo comporta che una persona nata uomo, anche se in possesso di un documento di Gender Recognition Certificate, non può essere legalmente equiparata a una donna nei contesti protetti dalla legge sull’uguaglianza. Ovviamente varrà anche per la donna che si sente uomo (se/dove previsto).
Il verdetto, seguito alla tenacia e caparbietà di un'Associazione di Donne a tutela delle (vere)Donne, non cancella l’identità di nessuno e non ha nulla in comune con impostazioni conservatrici o patriarcali o altro del genere.
La sentenza, in modo lineare, riafferma invece, e con forza, il diritto delle donne a spazi e politiche pensati per proteggerle sulla base di una realtà oggettiva: l’essere nate donne.
Attendiamo che questo fondamentale precedente giurisprudenziale sia recepito quanto prima dai giudici italiani, dalla politica, dalle associazioni LGBTQI+ che promuovono le carriere alias nelle scuole, dalle federazioni sportive etc in tutte le decisioni riguardanti controversie che implicano definizioni di status, sesso, genere e simili.
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19.04.202515:17
È partita una nuova campagna di prevenzione sanitaria che vuole riconoscere l’obesità come malattia cronica non trasmissibile da inserire nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) così da poter stanziare ingenti risorse ai relativi Fondi appositamente predisposti.
A promuovere il riconoscimento della nuova malattia è la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l'adolescenza, in assoluta conformità ai target industriali post pandemici delle farmaceutiche che hanno puntato l'Italia come uno tra i Paesi al top per incidenza dell’obesità, sembrerebbe addirittura prima degli USA, e terza solo dopo Spagna e Grecia.
Scopriamo che da noi l'obesità affliggerebbe 4 bambini su 10 (ossia il 40%).
E scopriamo anche che con queste premesse si rende necessaria una nuova legge – un DDL già in scrittura con il titolo “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità”- con lo stesso meccanismo che fu del fantomatico morbillo in UK per introdurre la legge Lorenzin e 10 vaccini obbligatori, o del covid per introdurre il relativo vaccino.
La legge in scrittura inserirà le "terapie" contro l'obesità nei LEA e, di conseguenza, vi sarà l'erogazione gratuita o con pagamento di ticket, della prestazione sanitaria correlata, che sarà ovviamente (o principalmente) farmacologica.
Di certo l'iscrizione alla palestra o alla scuola calcio non saranno pagate dal SSN anche se il pediatra prescriva lo sport per contrastare la sedentarietà, così pure il SSN non pagherà la spesa alla Conad dei prodotti prescritti dal pediatra per garantire al ragazzo una alimentazione adeguata, ma certamente saranno prescrivibili i farmaci, e quelli si che il SSN li può fornire.
Insomma, un problema che affonda le cause nelle abitudini di vita verrà trasformato in malattia curabile con i farmaci da una legge che vuole “permettere” ciò che la stessa legge ha vietato o ostacolato con la creazione dei fattori di rischio che oggi vorrebbe combattere.
Sono 4 le principali cause che costituiscono i fattori di rischio di obesità nei giovani identificati dalla Commissione:
1) abuso dei social media: il frutto della politica dei governanti che hanno isolato per troppi anni i nostri figli, messi davanti uno schermo, estraniati dalla scuola e dalla socialità, costretti ad utilizzare “le app” per poter vivere una vita sociale.
2) sedentarietà: frutto della politica di governanti che ha costretto a casa i nostri figli, chiuso le scuole, chiuso le palestre, impedito gli allenamenti e subordinato l’accesso allo sport all’assunzione di farmaci pericolosi ed inutili.
3) indebolimento dei legami familiari: frutto della politica dei governanti che ha distrutto le famiglie con divieti di riunione, incontri, abbracci, contatti umani, festeggiamento delle feste comandate, instillando o favorendo l’odio nei gruppi familiari e sociali.
4) scorretta alimentazione: frutto delle politiche dei governanti che nel nome del green e dell’ambientalismo hanno promosso il fallimento delle produzioni agricole, delle coltivazioni, degli allevamenti e della nostra cultura alimentare, in favore del commercio di grilli, scarafaggi e prodotti ogm.
Ora si vorrebbe fare una legge per "curare" una malattia sociale creata o aggravata dagli stessi legislatori.
Una legge che prenda a pretesto la banale affermazione che lo sport e l’alimentazione sono importanti, al fine di farmacurare stili di vita e, come anticipato 👉in questo post👈 , promuovere proprio i farmaci in uscita sul mercato come l'unica cura della piaga dell’obesità.
Possiamo starne certi.
Appena Pfizer troverà la ricetta giusta e/o altre farmaceutiche svilupperanno la pillola 💊 magica, l’assunzione potrebbe diventare obbligatoria per combattere questo flagello di dio che è diventato l’obesità.
Come per la Lorenzin.
Come per il covid.
È solo questione di tempo e soldi, perché la salute è un business, e ciò che fa stare bene (comprese le abitudini e le tradizioni) non fa bene agli affari e deve essere perciò distrutto prima di essere ricostruito in maniera funzionale al business.
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A promuovere il riconoscimento della nuova malattia è la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l'adolescenza, in assoluta conformità ai target industriali post pandemici delle farmaceutiche che hanno puntato l'Italia come uno tra i Paesi al top per incidenza dell’obesità, sembrerebbe addirittura prima degli USA, e terza solo dopo Spagna e Grecia.
Scopriamo che da noi l'obesità affliggerebbe 4 bambini su 10 (ossia il 40%).
E scopriamo anche che con queste premesse si rende necessaria una nuova legge – un DDL già in scrittura con il titolo “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità”- con lo stesso meccanismo che fu del fantomatico morbillo in UK per introdurre la legge Lorenzin e 10 vaccini obbligatori, o del covid per introdurre il relativo vaccino.
La legge in scrittura inserirà le "terapie" contro l'obesità nei LEA e, di conseguenza, vi sarà l'erogazione gratuita o con pagamento di ticket, della prestazione sanitaria correlata, che sarà ovviamente (o principalmente) farmacologica.
Di certo l'iscrizione alla palestra o alla scuola calcio non saranno pagate dal SSN anche se il pediatra prescriva lo sport per contrastare la sedentarietà, così pure il SSN non pagherà la spesa alla Conad dei prodotti prescritti dal pediatra per garantire al ragazzo una alimentazione adeguata, ma certamente saranno prescrivibili i farmaci, e quelli si che il SSN li può fornire.
Insomma, un problema che affonda le cause nelle abitudini di vita verrà trasformato in malattia curabile con i farmaci da una legge che vuole “permettere” ciò che la stessa legge ha vietato o ostacolato con la creazione dei fattori di rischio che oggi vorrebbe combattere.
Sono 4 le principali cause che costituiscono i fattori di rischio di obesità nei giovani identificati dalla Commissione:
1) abuso dei social media: il frutto della politica dei governanti che hanno isolato per troppi anni i nostri figli, messi davanti uno schermo, estraniati dalla scuola e dalla socialità, costretti ad utilizzare “le app” per poter vivere una vita sociale.
2) sedentarietà: frutto della politica di governanti che ha costretto a casa i nostri figli, chiuso le scuole, chiuso le palestre, impedito gli allenamenti e subordinato l’accesso allo sport all’assunzione di farmaci pericolosi ed inutili.
3) indebolimento dei legami familiari: frutto della politica dei governanti che ha distrutto le famiglie con divieti di riunione, incontri, abbracci, contatti umani, festeggiamento delle feste comandate, instillando o favorendo l’odio nei gruppi familiari e sociali.
4) scorretta alimentazione: frutto delle politiche dei governanti che nel nome del green e dell’ambientalismo hanno promosso il fallimento delle produzioni agricole, delle coltivazioni, degli allevamenti e della nostra cultura alimentare, in favore del commercio di grilli, scarafaggi e prodotti ogm.
Ora si vorrebbe fare una legge per "curare" una malattia sociale creata o aggravata dagli stessi legislatori.
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Possiamo starne certi.
Appena Pfizer troverà la ricetta giusta e/o altre farmaceutiche svilupperanno la pillola 💊 magica, l’assunzione potrebbe diventare obbligatoria per combattere questo flagello di dio che è diventato l’obesità.
Come per la Lorenzin.
Come per il covid.
È solo questione di tempo e soldi, perché la salute è un business, e ciò che fa stare bene (comprese le abitudini e le tradizioni) non fa bene agli affari e deve essere perciò distrutto prima di essere ricostruito in maniera funzionale al business.
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16.04.202513:39
Minimarket
Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Grazie alla sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale da adesso in poi anche le persone single potranno adottare minori stranieri in situazione di abbandono.
La Consulta, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 29-bis, co. 1, Legge 184/1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, affermando che tale esclusione si pone in contrasto con gli artt. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU.
A parere dei giudici costituzionali la disciplina dichiarata illegittima comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
Come oramai di consueto, nell’esprimere propri orientamenti ideologici o etici, ricorda la Consulta che l’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
In questa ottica la Corte ha rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo anche conto della sua rete familiare di riferimento.
La Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico e sociale -caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione- il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso».
Ed ecco che si fa strada la rottura di un altro tabù culturale che ha sempre considerato "l'ambiente familiare stabile e armonioso" come quello costituito da una famiglia fondata sul matrimonio, foss'anche su una unione di fatto tra due persone assimilabile ad un rapporto matrimoniale.
Perciò la tutela delle "aspirazioni alla genitorialità" che ogni persona può avere, non avrebbe dovuto essere spinta oltre i limiti ed i principi ispiratori che riflettono il modo di essere dell'ordinamento interno senza provocare la sovversione della nostra cultura e della nostra società, trasformata in una opportunità predatoria e globalista, che piace forse a molti (certamente troppi) ma che appare distante dal sentire di una parte significativa di popolazione.
La sentenza in commento, a prescindere da come la si pensi, apre le porte alle adozioni a tutti, indiscriminatamente, senza genere o status, come se chiunque potesse andare al marcatino dei figli.
Chiunque, svegliandosi la mattina, potrebbe aspirare di diventare genitore, sfogliare il catalogo dei bimbi stranieri in stato di abbandono, e chiederne l'adozione.
Invece, l'aspirazione personale poco dovrebbe rilevare per adottare un figlio, anche perché il confine tra "aspirazione" e "interesse" o "capriccio" è fracamente molto labile ed impossibile da definire con precisione, se non attraverso la garanzia che potrebbe dare al figlio l'inserimento in un ambiente familiare supportato dalla forza e dalla stabilità dell'unione tra due persone.
Il dado è tratto ed il passo successivo è a uno schiocco: perché solo il minore straniero❓E poi perché solo l'adozione del nato e non anche quella del feto di gestante incapace❓
E perché se si parla di "legittima aspirazione alla genitorialità" non dovrebbe essere aperta a tutti la procreazione eterologa o permesso l'utero in affitto❓
Il cortocircuito è clamoroso nel negare la genitorialità a coniugi omosessuali, e permettere la realizzazione della genitorialità del single, senza che in questo caso l’inclinazione sessuale rilevi per l'aspirante mammo.
Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Grazie alla sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale da adesso in poi anche le persone single potranno adottare minori stranieri in situazione di abbandono.
La Consulta, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 29-bis, co. 1, Legge 184/1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, affermando che tale esclusione si pone in contrasto con gli artt. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU.
A parere dei giudici costituzionali la disciplina dichiarata illegittima comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
Come oramai di consueto, nell’esprimere propri orientamenti ideologici o etici, ricorda la Consulta che l’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
In questa ottica la Corte ha rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo anche conto della sua rete familiare di riferimento.
La Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico e sociale -caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione- il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso».
Ed ecco che si fa strada la rottura di un altro tabù culturale che ha sempre considerato "l'ambiente familiare stabile e armonioso" come quello costituito da una famiglia fondata sul matrimonio, foss'anche su una unione di fatto tra due persone assimilabile ad un rapporto matrimoniale.
Perciò la tutela delle "aspirazioni alla genitorialità" che ogni persona può avere, non avrebbe dovuto essere spinta oltre i limiti ed i principi ispiratori che riflettono il modo di essere dell'ordinamento interno senza provocare la sovversione della nostra cultura e della nostra società, trasformata in una opportunità predatoria e globalista, che piace forse a molti (certamente troppi) ma che appare distante dal sentire di una parte significativa di popolazione.
La sentenza in commento, a prescindere da come la si pensi, apre le porte alle adozioni a tutti, indiscriminatamente, senza genere o status, come se chiunque potesse andare al marcatino dei figli.
Chiunque, svegliandosi la mattina, potrebbe aspirare di diventare genitore, sfogliare il catalogo dei bimbi stranieri in stato di abbandono, e chiederne l'adozione.
Invece, l'aspirazione personale poco dovrebbe rilevare per adottare un figlio, anche perché il confine tra "aspirazione" e "interesse" o "capriccio" è fracamente molto labile ed impossibile da definire con precisione, se non attraverso la garanzia che potrebbe dare al figlio l'inserimento in un ambiente familiare supportato dalla forza e dalla stabilità dell'unione tra due persone.
Il dado è tratto ed il passo successivo è a uno schiocco: perché solo il minore straniero❓E poi perché solo l'adozione del nato e non anche quella del feto di gestante incapace❓
E perché se si parla di "legittima aspirazione alla genitorialità" non dovrebbe essere aperta a tutti la procreazione eterologa o permesso l'utero in affitto❓
Il cortocircuito è clamoroso nel negare la genitorialità a coniugi omosessuali, e permettere la realizzazione della genitorialità del single, senza che in questo caso l’inclinazione sessuale rilevi per l'aspirante mammo.


13.04.202514:37
29.04.202505:09
⚠️⚠️COMUNICATO IMPORTANTE⚠️⚠️
Continuate così che #andràtuttobene
Stiamo ricevendo sulle nostre mail numerose richieste di aiuto in merito all'esclusione dalla scuola materna e dal nido di figli per assenza della vaccinazione pediatrica imposta dalla Legge Lorenzin.
Si comunica che le stiamo declinando tutte rispondendo doverosamente a ognuno, ma siccome tali appelli cominciano ad essere veramente tanti, scrivo qui una risposta generale a seguito dell'ennesima richiesta ricevuta da una mamma che ci ha rappresentato in maniera emblematica il medesimo problema comune a tutti.
La povera signora lamenta di essersi vista escludere il primo figlio (il più grande) DOPO AVER FREQUENTATO LA MATERNA PER 1 ANNO INTERO, mentre il fratello piccolo NEMMENO E' STATO AMMESSO ALL'ISCRIZIONE, non avendo rispettato nessuno dei due bambini gli obblighi vaccinali della Legge Lorenzin.
La signora è disperata, dice di aver provato ogni cosa, dice di essersi affidata a tutti, a consulenti, lavoratori autonomi, associazioni e comitati sedicenti esperti della materia, dice di aver attuato le indicazioni ricevute dai lorenzinologi, dall'ambito amministrativo alla privacy; dalle diffide alla dichiarazione di "dissenso informato"; dall'esposto ai carabinieri alle interlocuzioni con le istituzioni sanitarie e scolastiche; dalla consegna di "sentenze" a contestazioni aventi ad oggetto il fatto che "l'obbligo non esiste", la Lorenzin è "incostituzionale", la Lorenzin viola il "Codice di Norimberga, il Trattato di Oviedo e la Costituzione italiana" ed, infine, sollevando l'argomento principe diffuso da certi interpreti che capiscono di obblighi vaccinali quanto io possa capire di fisica quantistica: basta il dissenso informato😱 😂per evitare l'obbligo ed acquisire il diritto a far accedere i propri figli all'iscrizione o alla frequentazione dei nidi e della scuola per l'infanzia.
Ecco, niente di più erroneo, ed il risultato la malcapitata mamma lo ha impresso sulla propria pelle.
Purtroppo questa signora si rivolge ad ALI senza nemmeno mai menzionare il Referendum, senza averci detto e dimostrato di averlo firmato, ma si è limitata a chiederci un aiuto per riparare i danni che altri le hanno cagionato spingendola ad assumere posizioni assurde ed illusorie che altro non fanno che inasprire la pervicacia della Scuola e della ASL.
Perciò personalmente mi sono preso la briga di declinare l'incarico a questa signora, poiché sarebbe troppo facile sennò: non sostenere le iniziative per le quali ALI chiede l'aiuto dei cittadini e poi chiedere ad ALI l'aiuto per risolvere i problemi personali generati dalle corbellerie dei detrattori di ALI.
Chiunque avesse problemi sulla frequentazione dei propri bambini a scuola in conseguenza dell'assistenza, dei consigli o delle strategie suggerite da cartomanti e dei maghi imbonitori del settore è gentilmente pregato di rivolgersi a costoro per pretendere la risoluzione dei problemi che i loro consigli hanno creato, altrimenti si chieda loro di venire a casa propria a fare da baby-sitter ai figli lasciati fuori scuola o di pagare le iscrizioni alle scuole parentali.
Rivolgo la cortese preghiera🙏di non chiedere l'assistenza ad ALI per questa tipologia di problemi personali perché attualmente l'unico modo di risolverli -per tutti ed in via definitiva- sarebbe la cancellazione dell'obbligo che stiamo tentando di fare con lo strumento referendario ex art. 75 Cost.
Certi della comprensione.
Avv. Angelo Di Lorenzo
Presidente Avvocati Liberi
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Continuate così che #andràtuttobene
Stiamo ricevendo sulle nostre mail numerose richieste di aiuto in merito all'esclusione dalla scuola materna e dal nido di figli per assenza della vaccinazione pediatrica imposta dalla Legge Lorenzin.
Si comunica che le stiamo declinando tutte rispondendo doverosamente a ognuno, ma siccome tali appelli cominciano ad essere veramente tanti, scrivo qui una risposta generale a seguito dell'ennesima richiesta ricevuta da una mamma che ci ha rappresentato in maniera emblematica il medesimo problema comune a tutti.
La povera signora lamenta di essersi vista escludere il primo figlio (il più grande) DOPO AVER FREQUENTATO LA MATERNA PER 1 ANNO INTERO, mentre il fratello piccolo NEMMENO E' STATO AMMESSO ALL'ISCRIZIONE, non avendo rispettato nessuno dei due bambini gli obblighi vaccinali della Legge Lorenzin.
La signora è disperata, dice di aver provato ogni cosa, dice di essersi affidata a tutti, a consulenti, lavoratori autonomi, associazioni e comitati sedicenti esperti della materia, dice di aver attuato le indicazioni ricevute dai lorenzinologi, dall'ambito amministrativo alla privacy; dalle diffide alla dichiarazione di "dissenso informato"; dall'esposto ai carabinieri alle interlocuzioni con le istituzioni sanitarie e scolastiche; dalla consegna di "sentenze" a contestazioni aventi ad oggetto il fatto che "l'obbligo non esiste", la Lorenzin è "incostituzionale", la Lorenzin viola il "Codice di Norimberga, il Trattato di Oviedo e la Costituzione italiana" ed, infine, sollevando l'argomento principe diffuso da certi interpreti che capiscono di obblighi vaccinali quanto io possa capire di fisica quantistica: basta il dissenso informato😱 😂per evitare l'obbligo ed acquisire il diritto a far accedere i propri figli all'iscrizione o alla frequentazione dei nidi e della scuola per l'infanzia.
Ecco, niente di più erroneo, ed il risultato la malcapitata mamma lo ha impresso sulla propria pelle.
Purtroppo questa signora si rivolge ad ALI senza nemmeno mai menzionare il Referendum, senza averci detto e dimostrato di averlo firmato, ma si è limitata a chiederci un aiuto per riparare i danni che altri le hanno cagionato spingendola ad assumere posizioni assurde ed illusorie che altro non fanno che inasprire la pervicacia della Scuola e della ASL.
Perciò personalmente mi sono preso la briga di declinare l'incarico a questa signora, poiché sarebbe troppo facile sennò: non sostenere le iniziative per le quali ALI chiede l'aiuto dei cittadini e poi chiedere ad ALI l'aiuto per risolvere i problemi personali generati dalle corbellerie dei detrattori di ALI.
Chiunque avesse problemi sulla frequentazione dei propri bambini a scuola in conseguenza dell'assistenza, dei consigli o delle strategie suggerite da cartomanti e dei maghi imbonitori del settore è gentilmente pregato di rivolgersi a costoro per pretendere la risoluzione dei problemi che i loro consigli hanno creato, altrimenti si chieda loro di venire a casa propria a fare da baby-sitter ai figli lasciati fuori scuola o di pagare le iscrizioni alle scuole parentali.
Rivolgo la cortese preghiera🙏di non chiedere l'assistenza ad ALI per questa tipologia di problemi personali perché attualmente l'unico modo di risolverli -per tutti ed in via definitiva- sarebbe la cancellazione dell'obbligo che stiamo tentando di fare con lo strumento referendario ex art. 75 Cost.
Certi della comprensione.
Avv. Angelo Di Lorenzo
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27.04.202514:01
https://t.me/andreazhok/589
da Prof. Andrea Zhok ⬇️⬇️⬇️
“Negli ultimi giorni, su pagine di cui ho stima, sono comparsi alcuni testi il cui senso di fondo – senza fare giustizia per le argomentazioni differenti – può essere riassunto in questi termini: “Lasciamoci la vicenda pandemica alle spalle una volta per tutte. Sono stati commessi errori, certo, ma continuare ad ogni pie sospinto a tornarvi sopra finisce per nutrire il settarismo dogmatico di una minoranza, e ciò rende difficile occuparsi di altri temi, più urgenti e importanti.”
Vorrei di seguito spiegare, nel mondo più conciso possibile, perché credo che questo appello, per quanto comprensibile, sia sbagliato.
Parto dal perché lo ritengo comprensibile.
È indubbio che nelle pieghe della critica alla gestione pandemica si sono incistati argomenti di livello molto diverso ed è emersa una tendenza al settarismo. È sicuro che, essendo stato per alcuni un forzoso “momento di sveglia politica”, esso è divenuto per quelli una sorta di paradigma con caratteri di unicità, il che è una forzatura. Ed è certo che la tendenza a vedere tutti gli eventi con occhiali forgiati dalla vicenda pandemica tende a creare, talora, una ripetitività fastidiosa (e anche controproducente per una stessa riflessione sul passato).
Tutto questo lo condivido e dunque capisco il moto di impazienza che può aver alimentato quelle pagine.
Ci sono però ragioni sostanziali per cui penso sia profondamente sbagliato ogni tentativo di “lasciarsi alle spalle” il problema. Nomino, senza pretese di esaustività, tre ragioni, nell’ordine.
1) C’è un elemento di carattere MORALE, profondo, che non solo non è stato mai affrontato pubblicamente, ma che è stato integralmente rimosso. Si dice “sono tati commessi degli errori”, restando nel vago, ma non si ricorda la miriade di vicende letteralmente schifose, di bullismo istituzionale e personale, denigrazione, character assassination, mobbing, ecc. di cui è stato investito quel 15% circa della popolazione italiana che si è trovata tra i renitenti alle inoculazioni (per sé o per i figli).
Chi cerchi un po’ in rete potrà facilmente trovare una lista, che qualcuno si è peritato di raccogliere, di tutti gli improperi, le offese, le aggressioni verbali, gli auspici di morte violenta o malattia dolorosa formulati da rappresentanti delle istituzioni o figure pubbliche, spesso in prima serata, verso i renitenti (etichettati genericamente come “no-vax”). E senza che seguisse mai nemmeno un rimbrotto da parte di quel vasto mondo che si picca costantemente di essere “inclusivo” e “non stigmatizzante”.
Ma quella era solo la punta dell’iceberg, perché l’autorizzazione dall’alto ha dato il via libera a chiunque, all’ultimo buono a nulla, che – per la prima volta nella sua vita, poteva dirsi dalla parte del giusto – di sentirsi in diritto di bullizzare chiunque fosse dall’altra parte, anche persone fragili, adolescenti, malati, donne in stato di gravidanza, ecc. Questa situazione fomentata dalle istituzioni ha portato alla rottura di famiglie, a divorzi, alla rottura di amicizie, ha spaccato durevolmente rapporti umani.
Ecco, rispetto a tutto ciò, gran parte di quelli che erano dalla parte del “Bene con licenza di bullismo” non ha mai ammesso nulla, non è mai ritornato su quanto successo, ha preferito mettere tutto sotto il tappeto, in attesa che il tempo e l’oblio facciano il loro lavoro. È esattamente questo atteggiamento che spinge l’ampia minoranza dei renitenti, spesso, a ritornare con fastidiosa insistenza su quanto accaduto. Perché si tratta di una ferita morale aperta, che semplicemente è impossibile sia dimenticata fino a che non ci sarà una schietta rielaborazione, con ammissioni di colpe…”
[segue]
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“Negli ultimi giorni, su pagine di cui ho stima, sono comparsi alcuni testi il cui senso di fondo – senza fare giustizia per le argomentazioni differenti – può essere riassunto in questi termini: “Lasciamoci la vicenda pandemica alle spalle una volta per tutte. Sono stati commessi errori, certo, ma continuare ad ogni pie sospinto a tornarvi sopra finisce per nutrire il settarismo dogmatico di una minoranza, e ciò rende difficile occuparsi di altri temi, più urgenti e importanti.”
Vorrei di seguito spiegare, nel mondo più conciso possibile, perché credo che questo appello, per quanto comprensibile, sia sbagliato.
Parto dal perché lo ritengo comprensibile.
È indubbio che nelle pieghe della critica alla gestione pandemica si sono incistati argomenti di livello molto diverso ed è emersa una tendenza al settarismo. È sicuro che, essendo stato per alcuni un forzoso “momento di sveglia politica”, esso è divenuto per quelli una sorta di paradigma con caratteri di unicità, il che è una forzatura. Ed è certo che la tendenza a vedere tutti gli eventi con occhiali forgiati dalla vicenda pandemica tende a creare, talora, una ripetitività fastidiosa (e anche controproducente per una stessa riflessione sul passato).
Tutto questo lo condivido e dunque capisco il moto di impazienza che può aver alimentato quelle pagine.
Ci sono però ragioni sostanziali per cui penso sia profondamente sbagliato ogni tentativo di “lasciarsi alle spalle” il problema. Nomino, senza pretese di esaustività, tre ragioni, nell’ordine.
1) C’è un elemento di carattere MORALE, profondo, che non solo non è stato mai affrontato pubblicamente, ma che è stato integralmente rimosso. Si dice “sono tati commessi degli errori”, restando nel vago, ma non si ricorda la miriade di vicende letteralmente schifose, di bullismo istituzionale e personale, denigrazione, character assassination, mobbing, ecc. di cui è stato investito quel 15% circa della popolazione italiana che si è trovata tra i renitenti alle inoculazioni (per sé o per i figli).
Chi cerchi un po’ in rete potrà facilmente trovare una lista, che qualcuno si è peritato di raccogliere, di tutti gli improperi, le offese, le aggressioni verbali, gli auspici di morte violenta o malattia dolorosa formulati da rappresentanti delle istituzioni o figure pubbliche, spesso in prima serata, verso i renitenti (etichettati genericamente come “no-vax”). E senza che seguisse mai nemmeno un rimbrotto da parte di quel vasto mondo che si picca costantemente di essere “inclusivo” e “non stigmatizzante”.
Ma quella era solo la punta dell’iceberg, perché l’autorizzazione dall’alto ha dato il via libera a chiunque, all’ultimo buono a nulla, che – per la prima volta nella sua vita, poteva dirsi dalla parte del giusto – di sentirsi in diritto di bullizzare chiunque fosse dall’altra parte, anche persone fragili, adolescenti, malati, donne in stato di gravidanza, ecc. Questa situazione fomentata dalle istituzioni ha portato alla rottura di famiglie, a divorzi, alla rottura di amicizie, ha spaccato durevolmente rapporti umani.
Ecco, rispetto a tutto ciò, gran parte di quelli che erano dalla parte del “Bene con licenza di bullismo” non ha mai ammesso nulla, non è mai ritornato su quanto successo, ha preferito mettere tutto sotto il tappeto, in attesa che il tempo e l’oblio facciano il loro lavoro. È esattamente questo atteggiamento che spinge l’ampia minoranza dei renitenti, spesso, a ritornare con fastidiosa insistenza su quanto accaduto. Perché si tratta di una ferita morale aperta, che semplicemente è impossibile sia dimenticata fino a che non ci sarà una schietta rielaborazione, con ammissioni di colpe…”
[segue]
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20.04.202517:58
Oggi nell'omelia un celebrante ha dato la sua interpretazione della scritta INRI.
Il significato che ci è stato tramandato ci diceva re dei giudei.
Il fratello francescano ha affermato che il significato è tutt'altro, ovvero che una volta riconosciuta la verità non cadi nelle trappole dell'inganno.
IO NON RITORNO INDIETRO = INRI
via Paolo Vanzari, Avvocati Liberi
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Il significato che ci è stato tramandato ci diceva re dei giudei.
Il fratello francescano ha affermato che il significato è tutt'altro, ovvero che una volta riconosciuta la verità non cadi nelle trappole dell'inganno.
IO NON RITORNO INDIETRO = INRI
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19.04.202505:18
Pfizercuriosity
Pfizer ha interrotto lo sviluppo della pillola 💊 orale per l’obesità dopo aver riscontrato un evento avverso al fegato di un paziente e dopo essersi accorto della limitata efficacia del prodotto.
Ricorda qualcosa❓
Si tratta della pillola per l’obesità danuglipron, agonista del Glp-1, che era stato sottoposta a una serie di studi clinici di Fase 1 su pazienti sovrappeso o obesi ma che, nonostante i primi risultati positivi sulla farmacocinetica e la tollerabilità, è risultato ingovernabile dal un punto di vista della individuazione della dose ottimale in grado di garantire efficacia e sicurezza competitive.
Pfizer aveva già archiviato una formulazione con somministrazione due volte al giorno a causa degli effetti collaterali gastrointestinali riscontrati, ma dopo l’insuccesso anche della versione con una sola somministrazione quotidiana è definitivamente tramontato il progetto.
Nonostante il passo indietro su danuglipron, Pfizer continua a investire nell’obesità, in particolare su un nuovo “candidato” detto PF-07976016, antagonista orale del recettore Glp, attualmente in Fase 2 di sperimentazione i cui dati finali sono attesi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.
Anche altre aziende, come Helicore Biopharma e Antag Therapeutics, stanno esplorando l’antagonismo Glp come strategia terapeutica, quindi la corsa alla efficacia e sicurezza non è abbandonata: «Abbiamo una pipeline promettente, con candidati orali che potrebbero essere combinati per massimizzare la perdita di peso», ha dichiarato un portavoce di Pfizer.
Sebbene la chiusura del programma su danuglipron rappresenti una delusione per gli investitori, Pfizer potrebbe virare sull’opzione Viking Therapeutics, acquisendo con "appena" 2 miliardi di dollari la produzione del preparato VK2735, attualmente in Fase 3, anche se, in alternativa, Pfizer potrebbe seguire l’esempio di AstraZeneca e Merck, guardando al mercato cinese per acquisizioni o accordi di licenza.
Comunque, dopo il fallimento di danuglipron, l’attenzione del settore si sposta su Orforglipron di Eli Lilly, un altro agonista orale del Glp-1, anch’esso in Fase 3 di sperimentazione, ed i cui dati nel diabete (non nell'obesità) sembrerebbero confermare una riduzione della glicemia di circa il 2% e una perdita di peso del 7%.
Dati "parlati" ed in ogni ancora gravemente insufficienti.
Il vero banco di prova saranno perciò i dati ricavati dalla Fase 3 di sperimentazione del farmaco sull’obesità, con gli studi chiamati Attain-1 e Attain-2, i cui risultati sono attesi dopo l'estate 2025.
L’obiettivo dichiarato dai produttori sarebbe quello di replicare o superare il 15% di perdita di peso osservato con la Semaglutide orale di Novo Nordisk, già approvata per il diabete, e che quest’anno punta all’approvazione anche per il trattamento dell’obesità.
Insomma, sembra oro quello luccica, ma la realtà è sempre più deludente delle aspettative, soprattutto quanto sotto alle aspettative ci sono logiche di produzione e speculative.
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Pfizer ha interrotto lo sviluppo della pillola 💊 orale per l’obesità dopo aver riscontrato un evento avverso al fegato di un paziente e dopo essersi accorto della limitata efficacia del prodotto.
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Si tratta della pillola per l’obesità danuglipron, agonista del Glp-1, che era stato sottoposta a una serie di studi clinici di Fase 1 su pazienti sovrappeso o obesi ma che, nonostante i primi risultati positivi sulla farmacocinetica e la tollerabilità, è risultato ingovernabile dal un punto di vista della individuazione della dose ottimale in grado di garantire efficacia e sicurezza competitive.
Pfizer aveva già archiviato una formulazione con somministrazione due volte al giorno a causa degli effetti collaterali gastrointestinali riscontrati, ma dopo l’insuccesso anche della versione con una sola somministrazione quotidiana è definitivamente tramontato il progetto.
Nonostante il passo indietro su danuglipron, Pfizer continua a investire nell’obesità, in particolare su un nuovo “candidato” detto PF-07976016, antagonista orale del recettore Glp, attualmente in Fase 2 di sperimentazione i cui dati finali sono attesi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.
Anche altre aziende, come Helicore Biopharma e Antag Therapeutics, stanno esplorando l’antagonismo Glp come strategia terapeutica, quindi la corsa alla efficacia e sicurezza non è abbandonata: «Abbiamo una pipeline promettente, con candidati orali che potrebbero essere combinati per massimizzare la perdita di peso», ha dichiarato un portavoce di Pfizer.
Sebbene la chiusura del programma su danuglipron rappresenti una delusione per gli investitori, Pfizer potrebbe virare sull’opzione Viking Therapeutics, acquisendo con "appena" 2 miliardi di dollari la produzione del preparato VK2735, attualmente in Fase 3, anche se, in alternativa, Pfizer potrebbe seguire l’esempio di AstraZeneca e Merck, guardando al mercato cinese per acquisizioni o accordi di licenza.
Comunque, dopo il fallimento di danuglipron, l’attenzione del settore si sposta su Orforglipron di Eli Lilly, un altro agonista orale del Glp-1, anch’esso in Fase 3 di sperimentazione, ed i cui dati nel diabete (non nell'obesità) sembrerebbero confermare una riduzione della glicemia di circa il 2% e una perdita di peso del 7%.
Dati "parlati" ed in ogni ancora gravemente insufficienti.
Il vero banco di prova saranno perciò i dati ricavati dalla Fase 3 di sperimentazione del farmaco sull’obesità, con gli studi chiamati Attain-1 e Attain-2, i cui risultati sono attesi dopo l'estate 2025.
L’obiettivo dichiarato dai produttori sarebbe quello di replicare o superare il 15% di perdita di peso osservato con la Semaglutide orale di Novo Nordisk, già approvata per il diabete, e che quest’anno punta all’approvazione anche per il trattamento dell’obesità.
Insomma, sembra oro quello luccica, ma la realtà è sempre più deludente delle aspettative, soprattutto quanto sotto alle aspettative ci sono logiche di produzione e speculative.
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15.04.202511:31
OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE
Federica Fantauzzo
Avvocati Liberi
La Legge n. 213/2023 (c.d. legge di bilancio 2024) ha stabilito, all'art. 1 comma 101, che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia - ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 c.c. (imprese agricole) - sono tenute a stipulare "contratti assicurativi a a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale." Per "eventi da assicurare" si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Le imprese dovevano adempiere entro il 31.12.2024, termine poi prorogato al 31.3.2025 e successivamente differito per le sole medie imprese all'1.10.2025 e per le piccole e micro imprese all'1.1.2026. Nessuna proroga per le grandi imprese il cui termine ultimo rimane il 31.3.2025, pur in assenza di sanzioni nei 90 giorni successivi.
Quali sono le conseguenze in caso di inadempimento?
Il comma 102 stabilisce che"Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali."
Mi sia concessa una riflessione personale: gli eventi catastrofali possono certamente verificarsi e quelli sismici, in particolare, sono imprevedibili e incontrollabili. Tuttavia, è innegabile che le recenti esondazioni ed inondazioni - pur originate da precipitazioni eccezionali - abbiano raggiunto livelli di danno così gravi soprattutto a causa dell'incuria, dell'impreparazione e dell'inadeguatezza degli enti pubblici. La mancata manutenzione degli alvei dei fiumi, la cementificazione selvaggia, il disboscamento scriteriato hanno progressivamente indebolito il territorio, rendendolo più vulnerabile alla furia della natura. Non è dunque accettabile che le imprese debbano sobbarcarsi ulteriori costi assicurativi, certamente non esigui, per coprire ciò che è in realtà una diretta conseguenza dell’inefficienza amministrativa.
È sempre la solita storia: lo Stato impone sacrifici al cittadino per colmare le proprie lacune. Taglia la spesa pubblica dove non dovrebbe, effettua scelte sanitarie discutibili, trascura il controllo del territorio e dell’immigrazione e, nella consapevolezza di essere inadeguato, tenta invano di prevenire l’imprevedibile obbligando i cittadini ad azioni onerose e/o gravose, come nel caso di certe vaccinazioni imposte e di certe assicurazioni imposte.
Ancora una volta, il peso delle inefficienze pubbliche ricade sulle spalle dei singoli e delle imprese.
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Federica Fantauzzo
Avvocati Liberi
La Legge n. 213/2023 (c.d. legge di bilancio 2024) ha stabilito, all'art. 1 comma 101, che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia - ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 c.c. (imprese agricole) - sono tenute a stipulare "contratti assicurativi a a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale." Per "eventi da assicurare" si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Le imprese dovevano adempiere entro il 31.12.2024, termine poi prorogato al 31.3.2025 e successivamente differito per le sole medie imprese all'1.10.2025 e per le piccole e micro imprese all'1.1.2026. Nessuna proroga per le grandi imprese il cui termine ultimo rimane il 31.3.2025, pur in assenza di sanzioni nei 90 giorni successivi.
Quali sono le conseguenze in caso di inadempimento?
Il comma 102 stabilisce che"Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali."
Mi sia concessa una riflessione personale: gli eventi catastrofali possono certamente verificarsi e quelli sismici, in particolare, sono imprevedibili e incontrollabili. Tuttavia, è innegabile che le recenti esondazioni ed inondazioni - pur originate da precipitazioni eccezionali - abbiano raggiunto livelli di danno così gravi soprattutto a causa dell'incuria, dell'impreparazione e dell'inadeguatezza degli enti pubblici. La mancata manutenzione degli alvei dei fiumi, la cementificazione selvaggia, il disboscamento scriteriato hanno progressivamente indebolito il territorio, rendendolo più vulnerabile alla furia della natura. Non è dunque accettabile che le imprese debbano sobbarcarsi ulteriori costi assicurativi, certamente non esigui, per coprire ciò che è in realtà una diretta conseguenza dell’inefficienza amministrativa.
È sempre la solita storia: lo Stato impone sacrifici al cittadino per colmare le proprie lacune. Taglia la spesa pubblica dove non dovrebbe, effettua scelte sanitarie discutibili, trascura il controllo del territorio e dell’immigrazione e, nella consapevolezza di essere inadeguato, tenta invano di prevenire l’imprevedibile obbligando i cittadini ad azioni onerose e/o gravose, come nel caso di certe vaccinazioni imposte e di certe assicurazioni imposte.
Ancora una volta, il peso delle inefficienze pubbliche ricade sulle spalle dei singoli e delle imprese.
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13.04.202506:09
Questa domenica è politicamente scorretta e moralmente adeguata.
Angelo Duro ▶️sull'emarginazione LGBTQ+🆒
👀📣🎙https://youtu.be/qXDP0umLBow?si=wGfhFE3GC1Xrw1pi
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28.04.202511:53
The American dream
Secondo un sondaggio riportato da NBC News, il 50% degli statunitensi hanno dichiarato di aver utilizzato servizi di acquisto immediato con pagamento posticipato.
Di questi, il 25% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare questo tipo di prestiti per acquistare generi alimentari e pagare le bollette.
La crisi economica Usa morde quindi, e morde anche nel vecchio continente.
Nell’Europa parte integrante dell'occidente collettivo neoliberista, infatti, questa crisi economica si coglie perfettamente almeno dal 2008 e oggi, mentre le sinistre ZTL hanno deciso di puntare tutto su un piano suicidario di riarmo da migliaia di miliardi in armi, le destre restano a guardare e minimizzano alimentando una non motivata aspettativa di prossimi e imminenti cicli di prosperità economica e libertà (però solo di consumare).
Nel frattempo, invece, Stati come Russia, Cina, India e molti altri dei Brics ci guardano come dei gonzi e fanno i fatti affrontando brillantemente la congiuntura con una ricetta economica tanto vecchia quanto funzionante:
✅ maggiore presenza del settore pubblico in economia per proteggere ed investire nei settori strategici e quindi più Stato e meno privato;
✅ statalizzazione di tutti i monopoli naturali etc.
In pratica quel modello di "economia mista" (= economia in parte pianificata, in parte libera) ricopiato dalla vecchia Europa e che come tutti sanno ha portato ad esempio l'Italia a risollevarsi dalla crisi del 2° dopoguerra e alla prosperità fino a diventare la quarta potenza industriale agli inizi degli anni '90.
Un sistema di economia mista è caratterizzato dalla presenza di un vasto settore pubblico che ha come obiettivi principali:
👉 la riduzione della disoccupazione
👉 l'offerta sul mercato di prodotti di particolare importanza a prezzi contenuti
👉 la lotta ai privilegi spettanti ad alcuni gruppi privati.
Lo Stato quindi interviene in modo da risolvere i problemi della produzione e del consumo e non certo, come accade ora, per facilitare le rendite finanziarie dell’1%.
Nell'occidente collettivo invece… “indietro tutta” con il solito neoliberismo e austerità (stile Reagan, Tatcher, Prodi, Draghi... ) e l'esproprio di ricchezza dal pubblico, cioè da noi Popolo, alla finanza, con il risultato di una crisi economica inarrestabile che peggiora trimestre dopo trimestre.
Non ci dovrebbe essere bisogno di arrivare a comprare la spesa alimentare 🥛🍳🍊con un prestito 🏦 per capire che bisogna ricominciare a cucinare con le ricette della buona tradizione.
Evidentemente però ai camerieri che governano va bene così: loro i prestiti per mangiare e pagare le bollette non li faranno.
Roberto Martina
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Secondo un sondaggio riportato da NBC News, il 50% degli statunitensi hanno dichiarato di aver utilizzato servizi di acquisto immediato con pagamento posticipato.
Di questi, il 25% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare questo tipo di prestiti per acquistare generi alimentari e pagare le bollette.
La crisi economica Usa morde quindi, e morde anche nel vecchio continente.
Nell’Europa parte integrante dell'occidente collettivo neoliberista, infatti, questa crisi economica si coglie perfettamente almeno dal 2008 e oggi, mentre le sinistre ZTL hanno deciso di puntare tutto su un piano suicidario di riarmo da migliaia di miliardi in armi, le destre restano a guardare e minimizzano alimentando una non motivata aspettativa di prossimi e imminenti cicli di prosperità economica e libertà (però solo di consumare).
Nel frattempo, invece, Stati come Russia, Cina, India e molti altri dei Brics ci guardano come dei gonzi e fanno i fatti affrontando brillantemente la congiuntura con una ricetta economica tanto vecchia quanto funzionante:
✅ maggiore presenza del settore pubblico in economia per proteggere ed investire nei settori strategici e quindi più Stato e meno privato;
✅ statalizzazione di tutti i monopoli naturali etc.
In pratica quel modello di "economia mista" (= economia in parte pianificata, in parte libera) ricopiato dalla vecchia Europa e che come tutti sanno ha portato ad esempio l'Italia a risollevarsi dalla crisi del 2° dopoguerra e alla prosperità fino a diventare la quarta potenza industriale agli inizi degli anni '90.
Un sistema di economia mista è caratterizzato dalla presenza di un vasto settore pubblico che ha come obiettivi principali:
👉 la riduzione della disoccupazione
👉 l'offerta sul mercato di prodotti di particolare importanza a prezzi contenuti
👉 la lotta ai privilegi spettanti ad alcuni gruppi privati.
Lo Stato quindi interviene in modo da risolvere i problemi della produzione e del consumo e non certo, come accade ora, per facilitare le rendite finanziarie dell’1%.
Nell'occidente collettivo invece… “indietro tutta” con il solito neoliberismo e austerità (stile Reagan, Tatcher, Prodi, Draghi... ) e l'esproprio di ricchezza dal pubblico, cioè da noi Popolo, alla finanza, con il risultato di una crisi economica inarrestabile che peggiora trimestre dopo trimestre.
Non ci dovrebbe essere bisogno di arrivare a comprare la spesa alimentare 🥛🍳🍊con un prestito 🏦 per capire che bisogna ricominciare a cucinare con le ricette della buona tradizione.
Evidentemente però ai camerieri che governano va bene così: loro i prestiti per mangiare e pagare le bollette non li faranno.
Roberto Martina
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24.04.202514:14
La capacità divinatoria del PM
Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
La Corte di Cassazione, con la sentenza 12518/2025, ha annullato l'Ordinanza del Tribunale del riesame dei minorenni di Venezia che aveva confermato la perquisizione e il sequestro ad una minorenne simpatizzante del movimento ambientalista non violento denominato “Ultima Generazione" (che peraltro non risulta aver mai deturpato nulla) disposto per il sospetto del delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p..
Va premesso che l'art. 518-duodecies c.p. (introdotto dalla Legge 22/2022) sanziona con la pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione e la multa da 2.500 a 15.000 euro, il deturpamento o l'imbrattamento di beni culturali o paesaggistici.
Si tratta di una nuova incriminazione rivolta specificamene ai beni culturali o paesaggistici, che tuttavia riproduce il contenuto di fatti già sanzionati dall'art. 639 c.p., rispetto al quale prevede una pena maggiore in virtù del rapporto di specialità unilaterale per specificazione data dalla particolare caratteristica “storica-culturale” del bene deturpato o danneggiato.
Ciò detto il PM riteneva grave e univoco l’indizio di colpevolezza per aver rinvenuto in casa della giovane, durante la perquisizione, due gessetti, un mini sticker di colla, un foglio di cartone e un foglietto "potenzialmente idonei a deturpare, deteriorare, imbrattare beni culturali".
Il possesso a casa di tale materiale avrebbe confermato l'orientamento “politico” e il proposito delittuoso della giovane, che doveva accomunarsi a quello di altri 3 simpatizzanti del medesimo movimento ambientalista trovati in possesso di materiale analogo all'ingresso del museo.
Il PM lagunare ed un appiattito Tribunale ritenevano che la giovane insieme agli altri 3, trovandosi già all'interno degli spazi museali, avessero intenzione di dare esecuzione al piano di deturpare o imbrattare, non riuscendovi solo a causa dell’intervento tempestivo delle forze di polizia.
Le persone venivano identificate, ma la ragazza che non aveva nulla con sè subiva la perquisizione domiciliare.
Dunque il PM e Tribunale contestavano un tentativo di deturpazione solo per averlo ritenuto "astrattamente configurabile", senza però tenere in minima considerazione la “univocità" e la "idoneità" delle condotte volte a commettere il supposto imbrattamento.
La Cassazione in commento ha ricordato che il giudizio su idoneità e univocità della condotta non può basarsi sulla predizione di propositi interni dell’agente dei quali non si abbia alcuna evidenza esterna, perché diversamente si finirebbe per conferire rilievo penale ad atti di volizione o intenzione solo immaginate o congetturali.
Un tentativo punibile può configurarsi laddove esistano degli "atti esecutivi" o “preparatori” nella loro dimensione materiale che facciano ritenere, con una ragionevole prognosi, che l'agente abbia approntato il piano criminoso ed abbia iniziato ad attuarlo, salvo il verificarsi dell'interruzione causata da eventi non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'agente.
Se così stanno le cose, nel caso della giovane ambientalista non vi sarebbe stato, a parere della Cassazione, alcun principio di esecuzione nel fatto che la giovane sia stata fermata all'ingresso dell'area museale senza aver posto in essere alcuna attività (peraltro neppure rivendicata verbalmente) e nel fatto che i gessetti, la colla ed i cartoni le fossero stati trovati a casa e non in suo possesso all’ingresso del museo.
Evidentemente se la ragazza avesse voluto deturpare o imbrattare, avrebbe portato con sé quegli strumenti.
Né, del resto, si poteva dedurre una destinazione del materiale sequestrato a casa alla commissione di fatti di deturpamento in ragione della "pericolosità intrinseca" di tali oggetti, posto che essi potevano non essere destinati ad azioni di protesta oppure, viceversa, essere destinati ad azioni dimostrative non danneggianti o deturpanti (sit-in, appelli, etc).
Siamo totalmente in balia di pochi uomini e donne onnipotenti e onniscenti.
Ci si deve solo augurare di schivarli durante il cammin di nostra vita.
Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
La Corte di Cassazione, con la sentenza 12518/2025, ha annullato l'Ordinanza del Tribunale del riesame dei minorenni di Venezia che aveva confermato la perquisizione e il sequestro ad una minorenne simpatizzante del movimento ambientalista non violento denominato “Ultima Generazione" (che peraltro non risulta aver mai deturpato nulla) disposto per il sospetto del delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p..
Va premesso che l'art. 518-duodecies c.p. (introdotto dalla Legge 22/2022) sanziona con la pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione e la multa da 2.500 a 15.000 euro, il deturpamento o l'imbrattamento di beni culturali o paesaggistici.
Si tratta di una nuova incriminazione rivolta specificamene ai beni culturali o paesaggistici, che tuttavia riproduce il contenuto di fatti già sanzionati dall'art. 639 c.p., rispetto al quale prevede una pena maggiore in virtù del rapporto di specialità unilaterale per specificazione data dalla particolare caratteristica “storica-culturale” del bene deturpato o danneggiato.
Ciò detto il PM riteneva grave e univoco l’indizio di colpevolezza per aver rinvenuto in casa della giovane, durante la perquisizione, due gessetti, un mini sticker di colla, un foglio di cartone e un foglietto "potenzialmente idonei a deturpare, deteriorare, imbrattare beni culturali".
Il possesso a casa di tale materiale avrebbe confermato l'orientamento “politico” e il proposito delittuoso della giovane, che doveva accomunarsi a quello di altri 3 simpatizzanti del medesimo movimento ambientalista trovati in possesso di materiale analogo all'ingresso del museo.
Il PM lagunare ed un appiattito Tribunale ritenevano che la giovane insieme agli altri 3, trovandosi già all'interno degli spazi museali, avessero intenzione di dare esecuzione al piano di deturpare o imbrattare, non riuscendovi solo a causa dell’intervento tempestivo delle forze di polizia.
Le persone venivano identificate, ma la ragazza che non aveva nulla con sè subiva la perquisizione domiciliare.
Dunque il PM e Tribunale contestavano un tentativo di deturpazione solo per averlo ritenuto "astrattamente configurabile", senza però tenere in minima considerazione la “univocità" e la "idoneità" delle condotte volte a commettere il supposto imbrattamento.
La Cassazione in commento ha ricordato che il giudizio su idoneità e univocità della condotta non può basarsi sulla predizione di propositi interni dell’agente dei quali non si abbia alcuna evidenza esterna, perché diversamente si finirebbe per conferire rilievo penale ad atti di volizione o intenzione solo immaginate o congetturali.
Un tentativo punibile può configurarsi laddove esistano degli "atti esecutivi" o “preparatori” nella loro dimensione materiale che facciano ritenere, con una ragionevole prognosi, che l'agente abbia approntato il piano criminoso ed abbia iniziato ad attuarlo, salvo il verificarsi dell'interruzione causata da eventi non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'agente.
Se così stanno le cose, nel caso della giovane ambientalista non vi sarebbe stato, a parere della Cassazione, alcun principio di esecuzione nel fatto che la giovane sia stata fermata all'ingresso dell'area museale senza aver posto in essere alcuna attività (peraltro neppure rivendicata verbalmente) e nel fatto che i gessetti, la colla ed i cartoni le fossero stati trovati a casa e non in suo possesso all’ingresso del museo.
Evidentemente se la ragazza avesse voluto deturpare o imbrattare, avrebbe portato con sé quegli strumenti.
Né, del resto, si poteva dedurre una destinazione del materiale sequestrato a casa alla commissione di fatti di deturpamento in ragione della "pericolosità intrinseca" di tali oggetti, posto che essi potevano non essere destinati ad azioni di protesta oppure, viceversa, essere destinati ad azioni dimostrative non danneggianti o deturpanti (sit-in, appelli, etc).
Siamo totalmente in balia di pochi uomini e donne onnipotenti e onniscenti.
Ci si deve solo augurare di schivarli durante il cammin di nostra vita.


20.04.202510:08
20/IV/2025 🕊🐣
Il momento rappresentato nella tela di Caravaggio è il culmine dell’episodio del Vangelo di Luca (vv. 28-31) e, cioè, quello della benedizione del pane durante il quale i due discepoli realizzano che il pellegrino che gli aveva accompagnati per tutto il viaggio fino al castello di Emmaus e che avevano esortato a restare con loro quella sera era in realtà Cristo risorto.
Il Vangelo vuole insegnare che nonostante la vita possa essere segnata dalla sofferenza (Gesù viene crocefisso lasciando senza speranza i fedeli) non bisogna mai perdere la speranza.
Buona Pasqua da Avvocati Liberi 🕊🐣
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Il momento rappresentato nella tela di Caravaggio è il culmine dell’episodio del Vangelo di Luca (vv. 28-31) e, cioè, quello della benedizione del pane durante il quale i due discepoli realizzano che il pellegrino che gli aveva accompagnati per tutto il viaggio fino al castello di Emmaus e che avevano esortato a restare con loro quella sera era in realtà Cristo risorto.
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18.04.202507:07
La sentenza 48/2025 Corte cost. fornisce l’interpretazione autentica e orientata della Legge Regione Puglia n. 22/2024 che voleva subdolamente imporre la vaccinazione anti Papilloma virus come condizione obbligatoria per l’iscrizione a scuola e all’università.
Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Dal 2008 è partita la campagna di vaccinazione gratuita destinata ai giovani tra il 12° ed il 14° anno di età per la profilassi anti-HPV che, grazie al d.P.C.m. 12.1.2017, è stato inserito fra i livelli essenziali di assistenza (LEA) ma che ha fallito gli obbiettivi di copertura vaccinale prefissati al 95% della popolazione 15enne (“solo” il 69% per le femmine ed il 56% per i maschi), come pure rilevato dalla nota sentenza n. 5/2018 della Corte cost. -quella relativa alla “legge Lorenzin” sull’obbligatorietà dei vaccini pediatrici- con cui si dava atto di «una tendenza al calo delle coperture vaccinali», ulteriormente indebolite dalla pandemia da Covid19.
Da qui la Regione Puglia ha deciso di attuare con la legge n. 22/2024 uno specifico «Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV correlate», con cui si è previsto che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione per la fascia di età 11-25 anni è subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente:
[1] la somministrazione del vaccino anti-HPV;
[2] l’avvio del programma di somministrazione;
[3] il rifiuto della somministrazione;
[4] l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino.
Tale normativa è stata sospettata di incostituzionalità dal Governo italiano, che ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale con due principali motivi di ricorso.
➡️Sospetta violazione dell’art. 117, comma II lett. m) e n) Cost., laddove la legge pugliese avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia, rispettivamente, di determinazione e regolazione dei LEA nonché di previsione delle norme generali sull’istruzione.
➡️la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e la lesione del diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost. laddove la norma impugnata avrebbe determinato una disparità di trattamento tra studenti di altri territori e creato criticità in caso di trasferimenti di alunni provenienti da altre regioni, rendendo disomogenea, sul territorio nazionale, la disciplina dell’iscrizione scolastica o universitaria.
La sentenza ha dichiarato il primo motivo di ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, perché per un verso non ha spiegato in che modo verrebbe ostacolata la fornitura dei LEA (di cui la vaccinazione fa parte) che invece la legge pugliese vuole favorire, e per altro verso la legge censurata non incide minimamente sulla struttura portante del sistema nazionale di istruzione né sulle disposizioni che disciplinano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici, dal momento che – contrariamente alla “Lorenzin”- non riguarda vaccini obbligatori e contempla espressamente la possibilità di rifiutare la vaccinazione e finanche di rifiutare la produzione documentale richiesta dalla norma stessa.
Il secondo motivo sarebbe parimenti infondato, poiché la Regione Puglia avrebbe legittimamente operato nell’ambito delle proprie competenze legislative emanando una disciplina divergente da altre Regioni che non arreca alcun pregiudizio al diritto allo studio riconosciuto a tutti in maniera identica, grazie al fatto che è prevista nella normativa in esame la possibilità di esprimere un semplice rifiuto di produrre la documentazione richiesta, senza che tale rifiuto comporti conseguenze sulla iscrizione o sulla frequentazione ai corsi di studio in Puglia.
Dunque è una sentenza interpretativa di rigetto che ha il pregio di smascherare il mimetismo normativo dell'attitudine dei governanti pugliesi ad imporre trattamenti sanitari surrettizi o "diversamente obbligatori" tra le sfumature delle varie alternative di applicazione possibili di un testo normativo.
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Dal 2008 è partita la campagna di vaccinazione gratuita destinata ai giovani tra il 12° ed il 14° anno di età per la profilassi anti-HPV che, grazie al d.P.C.m. 12.1.2017, è stato inserito fra i livelli essenziali di assistenza (LEA) ma che ha fallito gli obbiettivi di copertura vaccinale prefissati al 95% della popolazione 15enne (“solo” il 69% per le femmine ed il 56% per i maschi), come pure rilevato dalla nota sentenza n. 5/2018 della Corte cost. -quella relativa alla “legge Lorenzin” sull’obbligatorietà dei vaccini pediatrici- con cui si dava atto di «una tendenza al calo delle coperture vaccinali», ulteriormente indebolite dalla pandemia da Covid19.
Da qui la Regione Puglia ha deciso di attuare con la legge n. 22/2024 uno specifico «Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV correlate», con cui si è previsto che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione per la fascia di età 11-25 anni è subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente:
[1] la somministrazione del vaccino anti-HPV;
[2] l’avvio del programma di somministrazione;
[3] il rifiuto della somministrazione;
[4] l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino.
Tale normativa è stata sospettata di incostituzionalità dal Governo italiano, che ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale con due principali motivi di ricorso.
➡️Sospetta violazione dell’art. 117, comma II lett. m) e n) Cost., laddove la legge pugliese avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia, rispettivamente, di determinazione e regolazione dei LEA nonché di previsione delle norme generali sull’istruzione.
➡️la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e la lesione del diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost. laddove la norma impugnata avrebbe determinato una disparità di trattamento tra studenti di altri territori e creato criticità in caso di trasferimenti di alunni provenienti da altre regioni, rendendo disomogenea, sul territorio nazionale, la disciplina dell’iscrizione scolastica o universitaria.
La sentenza ha dichiarato il primo motivo di ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, perché per un verso non ha spiegato in che modo verrebbe ostacolata la fornitura dei LEA (di cui la vaccinazione fa parte) che invece la legge pugliese vuole favorire, e per altro verso la legge censurata non incide minimamente sulla struttura portante del sistema nazionale di istruzione né sulle disposizioni che disciplinano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici, dal momento che – contrariamente alla “Lorenzin”- non riguarda vaccini obbligatori e contempla espressamente la possibilità di rifiutare la vaccinazione e finanche di rifiutare la produzione documentale richiesta dalla norma stessa.
Il secondo motivo sarebbe parimenti infondato, poiché la Regione Puglia avrebbe legittimamente operato nell’ambito delle proprie competenze legislative emanando una disciplina divergente da altre Regioni che non arreca alcun pregiudizio al diritto allo studio riconosciuto a tutti in maniera identica, grazie al fatto che è prevista nella normativa in esame la possibilità di esprimere un semplice rifiuto di produrre la documentazione richiesta, senza che tale rifiuto comporti conseguenze sulla iscrizione o sulla frequentazione ai corsi di studio in Puglia.
Dunque è una sentenza interpretativa di rigetto che ha il pregio di smascherare il mimetismo normativo dell'attitudine dei governanti pugliesi ad imporre trattamenti sanitari surrettizi o "diversamente obbligatori" tra le sfumature delle varie alternative di applicazione possibili di un testo normativo.
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14.04.202505:31
Immensa
❤️HEATHER PARISI❤️
"Cari genitori..."
Appello per la Libertà di scelta🗽
🔽🔽
https://youtu.be/1i4wCfg_LoY?si=8T0GT8Bl9H1fd9yt
La libertà di scelta non è una concessione.
Abroghiamo gli obblighi di trattamento sanitario dei nostri figli.
Decidi tu come curare il tuo bambino.
Firma per la libertà di scelta.
Puoi firmare on-line con SPID, CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale servizi) semplicemente inquadrando i QR-code mostrati nel video.
👀Guarda il video dal 👉sito👈del referendum #permiofiglioscelgoio
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𝐋𝐚 𝐔𝐄 𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚
𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐀 𝐈𝐋 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐐𝐔𝐈: https://www.radioroma.tv/2025/04/10/la-ue-e-la-democrazia-anti-democratica/
Con Augusto Sinagra parliamo delle derive antidemocratica della UE, la corsa al riarmo, la posizione di Meloni e Von der Leyen, Putin e le politiche di Trump. Nella seconda parte l’avv. Di Lorenzo spiega con parole semplici i tre quesiti referendari e perché non è possibile chiedere l’abrogazione dell’intera legge Lorenzin.
Trovi tutte le puntate di “A Viso scoperto” qui: https://www.radioroma.tv/programmi/a-viso-scoperto/
#UE #USA #Trump #Putin #Meloni #VonDerLeyen #Zelensky #Lorenzin #Dazi #referendum #obbligo
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