15.03.202523:24
Scuola, dirigente non si volle vaccinare per il Covid: non riavrà i soldi - Il Tirreno
https://www.iltirreno.it/lucca/cronaca/2025/03/15/news/lucca-dirigente-scolastica-no-vax-perde-contro-il-ministero-1.100676694
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Giubbe Rosse

07.03.202514:03
🇮🇹 CONSIGLIO DI STATO ANNULLA AUTORIZZAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER PARCO EOLICO SUL MONTE AMIATA
Fonte: Italia Nostra
Sinceramente stamani sentivamo proprio il bisogno di una buona notizia. 🙏💪
🟥 SOSTIENI GIUBBE ROSSE
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Fonte: Italia Nostra
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1872 pubblicata il 5 marzo 2025, ha accolto l’appello proposto da Italia Nostra ed alcuni residenti, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Greco, ed ha annullato gli atti con i quali la Regione Toscana ha autorizzato la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Roccalbegna, sul Monte Amiata.
Si tratta di una sentenza storica, non solo per il risultato ottenuto, che impedisce la realizzazione di un campo eolico in una località di immenso valore ambientale e paesaggistico, ma anche perché il Consiglio di Stato ha affermato una serie di principi che sono destinati a fare giurisprudenza.
Sinceramente stamani sentivamo proprio il bisogno di una buona notizia. 🙏💪
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Eventi Avversi News

09.02.202522:44
In esclusiva sul nostro canale Eventi Avversi News, la sentenza del Tribunale di Siena n.657 del 2024 che ha demolito la ricostruzione dell’obbligo del Green pass, dichiarando illegittima la sospensione dell’attività lavorativa.
Auspichiamo che venga utilizzata come precedente in altri ricorsi.
La sentenza, che consta di 39 pagine, supera le decisioni della Corte costituzionale a partire da pag.32 con l’affermazione “Si deve avere l’onestà di riconoscere che la ragionevolezza posta alla base del <<noi>> è venuta meno”.
Del caso ha scritto anche La Verità il 15 ottobre scorso
https://www.laverita.info/un-giudice-smentisce-la-consulta-illegale-il-green-pass-per-lavorare-2669392526.html
Auspichiamo che venga utilizzata come precedente in altri ricorsi.
La sentenza, che consta di 39 pagine, supera le decisioni della Corte costituzionale a partire da pag.32 con l’affermazione “Si deve avere l’onestà di riconoscere che la ragionevolezza posta alla base del <<noi>> è venuta meno”.
Del caso ha scritto anche La Verità il 15 ottobre scorso
https://www.laverita.info/un-giudice-smentisce-la-consulta-illegale-il-green-pass-per-lavorare-2669392526.html
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Rinascita LOMBARDIA

03.01.202500:11
Nuovo codice della strada.
Il trattamento sanitario non può essere svolto dalle forze dell’ordine. Diffondete. Grazie
https://t.me/RinascitaLombardia
Il trattamento sanitario non può essere svolto dalle forze dell’ordine. Diffondete. Grazie
https://t.me/RinascitaLombardia
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RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

07.12.202403:05
‼️L’anno di scuola dell’infanzia obbligatorio in in Alto Adige dall’anno scolastico 2025/2026 e l’obbligo della vaccinazione pediatrica giuridicamente si escludono a vicenda.
🔹 Considerato che per i vaccini pediatrici utilizzati in Italia non è mai stata fornita la prova dell’efficacia e della sicurezza con studi clinici con veri gruppi di controllo, ed è, invece, scientificamente dimostrato che nessuno dei vaccini utilizzati previene la trasmissione virale (e batterica), e la percentuale di bambini autistici anche in Alto Adige/Sudtirolo è altissima (1 bambino su 75), concentrerò più che mai i miei sforzi per far cadere questo disumano obbligo vaccinale pediatrico.
🔹 Consiglio a tutti i genitori interessati di iscrivere i loro bambini, totalmente o parzialmente non vaccinati, nella scuola pubblica dell’infanzia e di non optare per l’esenzione dall’obbligo di frequentazione e dunque per l’istruzione parentale.
È giuridicamente insostenibile obbligare un bambino a frequentare la scuola dell’infanzia (non tutti hanno la possibilità di organizzarsi per l’istruzione parentale) e poi escluderlo perché “non in regola con il piano vaccinale nazionale”.
👇👇👇
https://www.renate-holzeisen.eu/it/lanno-di-scuola-dellinfanzia-obbligatorio-in-vigore-in-alto-adige-dallanno-scolastico-2025-2026-e-lobbligo-della-vaccinazione-pediatrica-sono-incompatibili/
🔹 Considerato che per i vaccini pediatrici utilizzati in Italia non è mai stata fornita la prova dell’efficacia e della sicurezza con studi clinici con veri gruppi di controllo, ed è, invece, scientificamente dimostrato che nessuno dei vaccini utilizzati previene la trasmissione virale (e batterica), e la percentuale di bambini autistici anche in Alto Adige/Sudtirolo è altissima (1 bambino su 75), concentrerò più che mai i miei sforzi per far cadere questo disumano obbligo vaccinale pediatrico.
🔹 Consiglio a tutti i genitori interessati di iscrivere i loro bambini, totalmente o parzialmente non vaccinati, nella scuola pubblica dell’infanzia e di non optare per l’esenzione dall’obbligo di frequentazione e dunque per l’istruzione parentale.
È giuridicamente insostenibile obbligare un bambino a frequentare la scuola dell’infanzia (non tutti hanno la possibilità di organizzarsi per l’istruzione parentale) e poi escluderlo perché “non in regola con il piano vaccinale nazionale”.
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https://www.renate-holzeisen.eu/it/lanno-di-scuola-dellinfanzia-obbligatorio-in-vigore-in-alto-adige-dallanno-scolastico-2025-2026-e-lobbligo-della-vaccinazione-pediatrica-sono-incompatibili/
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Difendersi Ora - Avv. Fusillo

15.03.202503:33
GREEN PASS: DUE PESI E DUE MISURE
Il massimario delle decisioni del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) riporta una decisione molto interessante, la n. 3 del 2024. Si trattava del caso di un magistrato sottoposto a procedimento disciplinare perché era entrato negli uffici dove lavorava senza il famigerato green pass.
Sottoposto a procedimento disciplinare il CSM ha ritenuto la sua condotta “di scarsa rilevanza” perché secondo “una valutazione globale della vicenda, la lesione del bene giuridico “specifico” della salute e dell’incolumità pubblica non è stata affatto grave, laddove ad una verifica ex post ed in concreto la condotta del magistrato non ha mai esposto a contagio né messo a repentaglio il bene della salute singola e collettiva.”
Secondo l’autorevole parere del CSM, nel caso dei magistrati senza green pass bisognava verificare in concreto se nello specifico c’era un rischio di contagio. E, se non c’era, il magistrato non subisce conseguenze disciplinari.
Un principio di buon senso. Il green pass, come ormai è notorio, non serviva a niente giacché il test PCR era una frode scientifica e il vaccino non preveniva il contagio, come ci ha chiarito AIFA. Prima di sanzionare e multare le persone sarebbe opportuno verificare se la mancanza del green pass ha rappresentato un pericolo effettivo. Senza un rischio reale non dovrebbero esserci multe, sanzioni e sospensioni.
Bene, dunque, ma non benissimo.
Infatti, mentre le regole ragionevoli e sensate che si leggono nella decisione del CSM valgono per i giudici, per tutti gli altri comuni mortali, sospesi e multati perché non avevano il green pass, vige il rigore della “legge” e i giudici si ostinano a non riconoscere gli stipendi ai lavoratori illegittimamente esclusi dal lavoro. D’altro canto, la Corte costituzionale ha ritenuto “non irragionevole né sproporzionata” la scelta di sospendere i lavoratori non vaccinati.
Come dice un proverbio spagnolo: per l’amico il cuore, per il nemico la legge.
Link per leggere la massima del CSM:
https://www.difendersiora.it/wp-content/uploads/2025/03/4_5951855843598148129.pdf
.
Il massimario delle decisioni del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) riporta una decisione molto interessante, la n. 3 del 2024. Si trattava del caso di un magistrato sottoposto a procedimento disciplinare perché era entrato negli uffici dove lavorava senza il famigerato green pass.
Sottoposto a procedimento disciplinare il CSM ha ritenuto la sua condotta “di scarsa rilevanza” perché secondo “una valutazione globale della vicenda, la lesione del bene giuridico “specifico” della salute e dell’incolumità pubblica non è stata affatto grave, laddove ad una verifica ex post ed in concreto la condotta del magistrato non ha mai esposto a contagio né messo a repentaglio il bene della salute singola e collettiva.”
Secondo l’autorevole parere del CSM, nel caso dei magistrati senza green pass bisognava verificare in concreto se nello specifico c’era un rischio di contagio. E, se non c’era, il magistrato non subisce conseguenze disciplinari.
Un principio di buon senso. Il green pass, come ormai è notorio, non serviva a niente giacché il test PCR era una frode scientifica e il vaccino non preveniva il contagio, come ci ha chiarito AIFA. Prima di sanzionare e multare le persone sarebbe opportuno verificare se la mancanza del green pass ha rappresentato un pericolo effettivo. Senza un rischio reale non dovrebbero esserci multe, sanzioni e sospensioni.
Bene, dunque, ma non benissimo.
Infatti, mentre le regole ragionevoli e sensate che si leggono nella decisione del CSM valgono per i giudici, per tutti gli altri comuni mortali, sospesi e multati perché non avevano il green pass, vige il rigore della “legge” e i giudici si ostinano a non riconoscere gli stipendi ai lavoratori illegittimamente esclusi dal lavoro. D’altro canto, la Corte costituzionale ha ritenuto “non irragionevole né sproporzionata” la scelta di sospendere i lavoratori non vaccinati.
Come dice un proverbio spagnolo: per l’amico il cuore, per il nemico la legge.
Link per leggere la massima del CSM:
https://www.difendersiora.it/wp-content/uploads/2025/03/4_5951855843598148129.pdf
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Il Giornale di Udine ℂ𝕙𝕒𝕟𝕟𝕖𝕝

05.03.202510:09
Finisce l'incubo dei tamponi e delle mascherine negli ospedali - Il Giornale di Udine
https://www.ilgiornalediudine.com/cronaca/finisce-lincubo-dei-tamponi-e-delle-mascherine-negli-ospedali/
https://www.ilgiornalediudine.com/cronaca/finisce-lincubo-dei-tamponi-e-delle-mascherine-negli-ospedali/
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Carmen Tortora

06.02.202503:45
OPS, AVEVANO RAGIONE I COMPLOTTISTI: ORA DITELO AI TERRAPIATTISTI ISTITUZIONALI!
E così, dopo anni di insulti, censure, sospensioni, radiazioni e manganellate mediatiche, la Corte di Giustizia Europea ha messo nero su bianco quello che i tanto vituperati "no-vax" dicevano dal giorno zero: i vaccini anti-Covid andavano somministrati solo su prescrizione medica, e i medici avevano il diritto di non raccomandarli se ritenevano che sicurezza ed efficacia fossero discutibili.
Peccato che in Italia, dove la scienza è stata amministrata a colpi di diktat e decreti, nessun medico si è mai preso la briga di prescriverli per non assumersi responsabilità legali. Al contrario, chi ha osato esprimere dubbi è stato trattato come un eretico: sospeso, radiato, marchiato a fuoco come negazionista anti-scienza. Ora, grazie a questa sentenza, quei medici potrebbero avere la loro rivincita – e i tribunali italiani, che lo vogliano o no, dovranno farci i conti.
Il ricorso è stato presentato dal professor Giovanni Frajese, uno di quei medici bollati come "pericolosi disinformatori". La Corte ha respinto il ricorso e lo ha pure condannato alle spese legali (perché sia mai che si metta in discussione il sacro dogma vaccinale), ma nel frattempo ha dovuto ammettere che le autorità sanitarie europee non avevano il diritto di imporre quei sieri senza prescrizione medica. Peccato che per anni l’ordine dei medici e il governo abbiano fatto di tutto per far credere il contrario.
Ora la bomba è esplosa: tutti i processi contro i lavoratori sospesi, i medici radiati e i danneggiati dalla campagna vaccinale dovranno considerare questa sentenza. I giudici italiani, che fino a ieri facevano i pompieri dell’ortodossia pandemica, dovranno digerire il fatto che la Corte di Lussemburgo è superiore anche ai tribunali nazionali.
Per restare sempre in contatto senza censure, seguite il mio canale Telegram: https://t.me/carmen_tortora1
E così, dopo anni di insulti, censure, sospensioni, radiazioni e manganellate mediatiche, la Corte di Giustizia Europea ha messo nero su bianco quello che i tanto vituperati "no-vax" dicevano dal giorno zero: i vaccini anti-Covid andavano somministrati solo su prescrizione medica, e i medici avevano il diritto di non raccomandarli se ritenevano che sicurezza ed efficacia fossero discutibili.
Peccato che in Italia, dove la scienza è stata amministrata a colpi di diktat e decreti, nessun medico si è mai preso la briga di prescriverli per non assumersi responsabilità legali. Al contrario, chi ha osato esprimere dubbi è stato trattato come un eretico: sospeso, radiato, marchiato a fuoco come negazionista anti-scienza. Ora, grazie a questa sentenza, quei medici potrebbero avere la loro rivincita – e i tribunali italiani, che lo vogliano o no, dovranno farci i conti.
Il ricorso è stato presentato dal professor Giovanni Frajese, uno di quei medici bollati come "pericolosi disinformatori". La Corte ha respinto il ricorso e lo ha pure condannato alle spese legali (perché sia mai che si metta in discussione il sacro dogma vaccinale), ma nel frattempo ha dovuto ammettere che le autorità sanitarie europee non avevano il diritto di imporre quei sieri senza prescrizione medica. Peccato che per anni l’ordine dei medici e il governo abbiano fatto di tutto per far credere il contrario.
Ora la bomba è esplosa: tutti i processi contro i lavoratori sospesi, i medici radiati e i danneggiati dalla campagna vaccinale dovranno considerare questa sentenza. I giudici italiani, che fino a ieri facevano i pompieri dell’ortodossia pandemica, dovranno digerire il fatto che la Corte di Lussemburgo è superiore anche ai tribunali nazionali.
Quindi, cari sostenitori della "Scienza con la S maiuscola", quelli che "il vaccino è sicuro ed efficace", quelli che "i medici contrari sono ciarlatani": come vi sentite ora? Fateci sapere se vi servono i fazzoletti o un TSO per la dissonanza cognitiva.
Per restare sempre in contatto senza censure, seguite il mio canale Telegram: https://t.me/carmen_tortora1
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RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

30.10.202403:12
‼️C’è una GIUDICE a Velletri - accolto il ricorso di una sanitaria sospesa con una motivazione che coglie finalmente il punto centrale e dirimente ‼️
👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/17I_CntW2FF5JfaxQU_1Ur-ZUpbXKSeuH/view?usp=drivesdk
Il Giudice del Lavoro di Velletri Veronica Vaccaro, sulla base di accertamenti tecnici-scientifici disposti, ha annullato il provvedimento di sospensione della sanitaria dal lavoro e dalla retribuzione, constatando che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non erano idonei a prevenire la trasmissione del virus SARS COV-2 e dunque non erano idonei alla tutela e protezione della salute pubblica, in quanto non prevenivano la diffusione e la trasmissione dell’infezione;
che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati posti illegittimamente a carico del SSN, perché ne è stato fatto utilizzo off label, ossia al di là delle indicazioni della scheda tecnica e al di là delle prescrizioni della legge sul farmaco n. 648/1996, che impone per un uso off label l’inserimento in un apposito elenco, la conclusione di studi di fase II, la somministrazione su malati che non abbiano altra valida possibilità terapeutica e non su soggetti sani, tutti presupposti che non ricorrevano nel caso di specie;
che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non potevano essere somministrati sui guariti, poiché in nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 vengono mai citate le persone guarite o con pregressa malattia come possibili destinatari della vaccinazione; il provvedimento di sospensione è illegittimo perché adottato in ossequio di una norma (D.L. 44/2021 art.4) illegittima, atteso che la compressione del diritto alla scelta del trattamento sanitario sulla base del consenso libero ed informato e del diritto al lavoro, per le finalità dichiarate dalla stessa legge (al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in concreto sono risultate insussistenti in termini tecnico-scientifici per inefficacia della vaccinazione anti SARS COV 2 a prevenire la trasmissione dell’infezione dell’agente SARS COV 2 e dunque a tutelare la salute pubblica.
Previa disapplicazione nel caso concreto della norma illegittima (art. 4 D.L. 44/2021) il provvedimento di sospensione deve essere annullato per illegittimità in quanto emanato sulla base di una normativa in contrasto con gli artt. 32 e 4 Cost., degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Spero che tanti altri giudici del lavoro finalmente adempiano il loro dovere: accertare la VERITÀ MATERIALE per applicare il DIRITTO!
👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/17I_CntW2FF5JfaxQU_1Ur-ZUpbXKSeuH/view?usp=drivesdk
Il Giudice del Lavoro di Velletri Veronica Vaccaro, sulla base di accertamenti tecnici-scientifici disposti, ha annullato il provvedimento di sospensione della sanitaria dal lavoro e dalla retribuzione, constatando che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non erano idonei a prevenire la trasmissione del virus SARS COV-2 e dunque non erano idonei alla tutela e protezione della salute pubblica, in quanto non prevenivano la diffusione e la trasmissione dell’infezione;
che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati posti illegittimamente a carico del SSN, perché ne è stato fatto utilizzo off label, ossia al di là delle indicazioni della scheda tecnica e al di là delle prescrizioni della legge sul farmaco n. 648/1996, che impone per un uso off label l’inserimento in un apposito elenco, la conclusione di studi di fase II, la somministrazione su malati che non abbiano altra valida possibilità terapeutica e non su soggetti sani, tutti presupposti che non ricorrevano nel caso di specie;
che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non potevano essere somministrati sui guariti, poiché in nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 vengono mai citate le persone guarite o con pregressa malattia come possibili destinatari della vaccinazione; il provvedimento di sospensione è illegittimo perché adottato in ossequio di una norma (D.L. 44/2021 art.4) illegittima, atteso che la compressione del diritto alla scelta del trattamento sanitario sulla base del consenso libero ed informato e del diritto al lavoro, per le finalità dichiarate dalla stessa legge (al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in concreto sono risultate insussistenti in termini tecnico-scientifici per inefficacia della vaccinazione anti SARS COV 2 a prevenire la trasmissione dell’infezione dell’agente SARS COV 2 e dunque a tutelare la salute pubblica.
Previa disapplicazione nel caso concreto della norma illegittima (art. 4 D.L. 44/2021) il provvedimento di sospensione deve essere annullato per illegittimità in quanto emanato sulla base di una normativa in contrasto con gli artt. 32 e 4 Cost., degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Spero che tanti altri giudici del lavoro finalmente adempiano il loro dovere: accertare la VERITÀ MATERIALE per applicare il DIRITTO!
12.03.202514:51
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la moratoria della Regione Sardegna sulle energie rinnovabili, stabilendo che la norma regionale contrasta con le disposizioni statali in materia di energia. La legge sarda, che sospendeva nuove autorizzazioni per impianti eolici e fotovoltaici, è stata ritenuta incostituzionale perché invade competenze dello Stato, che ha il compito di regolamentare il settore energetico. Questa decisione apre la strada alla ripresa dei progetti di energia rinnovabile nell’isola, bloccati dalla moratoria.
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/la-corte-costituzionale-illegittima-la-moratoria-sarda-sulle-rinnovabili-cordahzk
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/la-corte-costituzionale-illegittima-la-moratoria-sarda-sulle-rinnovabili-cordahzk


05.03.202510:08
🇪🇺 | Europa | La Corte di giustizia europea ha stabilito che i medici saranno gli unici responsabili delle conseguenze delle iniezioni anti-Covid, perché erano liberi di rifiutarle.
OCCHIO! 👇
https://pgibertie.com/2025/02/25/la-corte-di-giustizia-europea-ritiene-che-i-medici-saranno-gli-unici-responsabili-delle-conseguenze-delle-iniezioni-di-covid-perché-sono-ancora-liberi-da-iniettori-rifiutati/
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https://t.me/espiritutemplario/102986
OCCHIO! 👇
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26.01.202514:41
⏺Sentenza clamorosa: DPCM Covid palesemente incostituzionali!
La pronuncia del giudice di pace che dà ragione a Giovanni Preziosa
A Bologna, l'appuntamento più significativo venne organizzato dal Regina Margherita di via Santo Stefano, dove convennero decine di persone, di varia estrazione sociale e in rappresentanza di diverse realtà sociali cittadine, anche su invito di Massimiliano Mazzanti - all'epoca una delle figure più attive delle proteste di piazza -, il quale, per altro, si assunse anche il compito di documentare le diverse iniziative, avvalendosi dei collaboratori abituali dei suoi format giornalistici, tra i quali anche Giovanni Preziosa.
Impugnato il respingimento avanti al giudice di pace, il caso è stato esaminato lo scorso 13 gennaio dalla dottoressa Natascia Gardini, con un risultato alquanto sorprendente e, almeno in parte, innovativo, sul piano giurisprudenziale.
Il giudice bolognese, infatti, non ha affatto ritenuto necessario esaminare le ragioni addotte dal Preziosa e le contro-deduzioni del rappresentante della Prefettura di Bologna, nella persona del vicario, per risolversi ad accogliere il ricorso dell'attuale portavoce cittadino del movimento Indipendenza!, visto come "in via preliminare ed assorbente" fosse da rilevarsi "la indiscutibile illegittimità dei dpcm in oggetto". Dunque, secondo il la dottoressa Gardini, non è necessario discutere se le motivazioni che indussero Preziosa a uscire di casa e ad andare fossero di natura giornalistica o politica, dal momento che non si sarebbe dovuto mettere proprio in discussione il suo diritto a circolare fuori dalla sua abitazione, anche al di là dei confini comunali pianoresi.
La Gardini, infatti, precisa il fondamento della sua decisione nel fatto che "nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l'obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice". Ora, quindi - continua il giudice di pace -, se "sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale", ne discende che questo obbligo, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, possa essere imposto "solo su motivato atto dell'autorità giudiziaria".In altre parole, l'azione della Polizia nei confronti di Preziosa - e di chiunque altro nelle medesime condizioni - e la difesa del conseguente atto amministrativo sono nulle, poiché assunte dagli organi amministrativi su disposizione di un'istituzione - il governo - e tramite uno strumento - il dpcm - a cui la Costituzione preclude la possibilità di conculcare i diritti inviolabili e irrinunciabili che la Carta fondamentale garantisce al cittadino dello Stato italiano.
https://www.bolognacronaca.it/news/bologna/449624/sentenza-clamorosa-dpcm-covid-palesemente-incostituzionali.html
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La pronuncia del giudice di pace che dà ragione a Giovanni Preziosa
A Bologna, l'appuntamento più significativo venne organizzato dal Regina Margherita di via Santo Stefano, dove convennero decine di persone, di varia estrazione sociale e in rappresentanza di diverse realtà sociali cittadine, anche su invito di Massimiliano Mazzanti - all'epoca una delle figure più attive delle proteste di piazza -, il quale, per altro, si assunse anche il compito di documentare le diverse iniziative, avvalendosi dei collaboratori abituali dei suoi format giornalistici, tra i quali anche Giovanni Preziosa.
Impugnato il respingimento avanti al giudice di pace, il caso è stato esaminato lo scorso 13 gennaio dalla dottoressa Natascia Gardini, con un risultato alquanto sorprendente e, almeno in parte, innovativo, sul piano giurisprudenziale.
Il giudice bolognese, infatti, non ha affatto ritenuto necessario esaminare le ragioni addotte dal Preziosa e le contro-deduzioni del rappresentante della Prefettura di Bologna, nella persona del vicario, per risolversi ad accogliere il ricorso dell'attuale portavoce cittadino del movimento Indipendenza!, visto come "in via preliminare ed assorbente" fosse da rilevarsi "la indiscutibile illegittimità dei dpcm in oggetto". Dunque, secondo il la dottoressa Gardini, non è necessario discutere se le motivazioni che indussero Preziosa a uscire di casa e ad andare fossero di natura giornalistica o politica, dal momento che non si sarebbe dovuto mettere proprio in discussione il suo diritto a circolare fuori dalla sua abitazione, anche al di là dei confini comunali pianoresi.
La Gardini, infatti, precisa il fondamento della sua decisione nel fatto che "nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l'obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice". Ora, quindi - continua il giudice di pace -, se "sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale", ne discende che questo obbligo, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, possa essere imposto "solo su motivato atto dell'autorità giudiziaria".In altre parole, l'azione della Polizia nei confronti di Preziosa - e di chiunque altro nelle medesime condizioni - e la difesa del conseguente atto amministrativo sono nulle, poiché assunte dagli organi amministrativi su disposizione di un'istituzione - il governo - e tramite uno strumento - il dpcm - a cui la Costituzione preclude la possibilità di conculcare i diritti inviolabili e irrinunciabili che la Carta fondamentale garantisce al cittadino dello Stato italiano.
https://www.bolognacronaca.it/news/bologna/449624/sentenza-clamorosa-dpcm-covid-palesemente-incostituzionali.html
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19.12.202407:13
VEDREMO QUANTO DURA QUESTA SENTENZA DEL TAR...
https://www.lacnews24.it/ambiente/parco-eolico-a-san-vito-sullo-ionio-il-tar-calabria-conferma-la-scelta-della-regione-no-allautorizzazione-wx8sbquw
https://www.lacnews24.it/ambiente/parco-eolico-a-san-vito-sullo-ionio-il-tar-calabria-conferma-la-scelta-della-regione-no-allautorizzazione-wx8sbquw
O'chirildi12.03.202515:03
12.03.202514:49
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la moratoria della Regione Sardegna sulle energie rinnovabili, stabilendo che la norma regionale contrasta con le disposizioni statali in materia di energia. La legge sarda, che sospendeva nuove autorizzazioni per impianti eolici e fotovoltaici, è stata ritenuta incostituzionale perché invade competenze dello Stato, che ha il compito di regolamentare il settore energetico. Questa decisione apre la strada alla ripresa dei progetti di energia rinnovabile nell’isola, bloccati dalla moratoria.
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/la-corte-costituzionale-illegittima-la-moratoria-sarda-sulle-rinnovabili-cordahzk
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/la-corte-costituzionale-illegittima-la-moratoria-sarda-sulle-rinnovabili-cordahzk
O'chirildi15.03.202523:42


01.03.202515:25
🇪🇺 | Europa | La Corte di giustizia europea ha stabilito che i medici saranno gli unici responsabili delle conseguenze delle iniezioni anti-Covid, perché erano liberi di rifiutarle.
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ALI - Avvocati Liberi

04.01.202500:26
Una riforma moralizzatrice
Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
La recente modifica del codice della strada criminalizza vizi e dipendenze degli italiani, sospendendo o revocando la patente (insieme al veicolo di proprietà) a chi si sia messo alla guida di un veicolo dopo aver assunto stupefacenti, a prescindere dal fatto di versare in uno stato di alterazione dovuto a tale assunzione.
Ed è proprio questa la ragione per la quale la modifica normativa sarà rispedita al mittente alla prima buona, poiché il mutamento della natura di un reato di pericolo concreto in uno a responsabilità oggettiva per una condotta inoffensiva, è macroscopicamente contrario ad ogni basilare principio della responsabilità penale.
La riforma in commento dimostra chiaramente, invece, un pervicace accanimento “contro le droghe” alla davighiana memoria che, dopo aver fallito nel tentativo di inserire nella tabella degli stupefacenti sostanze che non stupefanno (il riferimento è alla cannabis light, ne avevamo parlato 👉qui👈), ora passa a criminalizzare l’uso di stupefacenti privando le persone del permesso di guidare.
Ragionamento da greenpassista: se molti assumono droghe, sicuramente tutti guidano, quindi colpendo in maniera diretta questi ultimi, si colpiscono indirettamente anche i primi, non importando se alla guida essi non siano di alcun pericolo per sé o per gli altri.
L’approccio moralizzante si è realizzato sia con la modifica del titolo del reato di cui all’art. 187 cds -passato da “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” a “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti”-, sia con la cancellazione dai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 dell’elemento costitutivo della "guida in stato di alterazione psico-fisica”, per cui da ora in poi il reato sarà integrato da chi si pone alla guida dopo aver assunto stupefacenti (comma 1), così come sarà integrata l’aggravante -che comporta il raddoppio delle sanzioni pecuniarie e la revoca della patente- in caso di incidente avvenuto dopo l’assunzione, anche risalente (comma 1-bis).
In altri termini, per la configurazione del reato, prima era richiesto che il conducente versasse in una condizione di alterazione durante la guida, mentre ora tale alterazione non è più elemento costitutivo, bastando l'assunzione di stupefacenti giorni, settimane o mesi prima dell’accertamento di polizia effettuato durante la guida.
Ciò che viene punito non è perciò il fatto di guidare in uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze psicotrope, quanto piuttosto il fatto di aver assunto in passato tali sostanze, pur se l'assunzione sia del tutto scollata dallo stato di “alterazione” o di “lucidità” durante la guida di un veicolo.
Senza considerare che per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti verrà utilizzato il test salivare drugwipe5, la cui affidabilità è sospetta sia per l’alta probabilità di falsi positivi (circa il 50%), sia per l’incapacità dei test salivari di definire con certezza la natura “stupefacente” della sostanza rilevata, poiché il test reagisce ai metaboliti comuni a molti farmaci, anche da banco, per cui chi assume l’ibuprofene potrà risultare positivo ai derivati della cannabis, chi assume antidepressivi o analgesici potrà essere positivo ai derivati delle anfetamine, chi assume una aspirina ai derivati delle benzodiazepine, e così via.
La moralizzazione vale però solo per gli stupefacenti, ma non anche per le sostanze alcoliche, sebbene l’alcol sia tra le principali cause di dipendenza ed il cui uso (e abuso) è ben più diffuso e pericoloso di molte droghe, quantomeno di quelle “leggere”.
Infatti, mentre come detto commette reato chi guida dopo aver assunto droghe senza versare in uno stato di alterazione, per l'alcol invece il reato è integrato qualora il conducente guidi "sotto l'influenza dell'alcol", misurando lo “stato di ebbrezza” con le soglie indicate dall’art. 186 cds, non essendo invece rilevante, a differenza degli stupefacenti, una pregressa ubriachezza o la dipendenza da alcol.
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Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
La recente modifica del codice della strada criminalizza vizi e dipendenze degli italiani, sospendendo o revocando la patente (insieme al veicolo di proprietà) a chi si sia messo alla guida di un veicolo dopo aver assunto stupefacenti, a prescindere dal fatto di versare in uno stato di alterazione dovuto a tale assunzione.
Ed è proprio questa la ragione per la quale la modifica normativa sarà rispedita al mittente alla prima buona, poiché il mutamento della natura di un reato di pericolo concreto in uno a responsabilità oggettiva per una condotta inoffensiva, è macroscopicamente contrario ad ogni basilare principio della responsabilità penale.
La riforma in commento dimostra chiaramente, invece, un pervicace accanimento “contro le droghe” alla davighiana memoria che, dopo aver fallito nel tentativo di inserire nella tabella degli stupefacenti sostanze che non stupefanno (il riferimento è alla cannabis light, ne avevamo parlato 👉qui👈), ora passa a criminalizzare l’uso di stupefacenti privando le persone del permesso di guidare.
Ragionamento da greenpassista: se molti assumono droghe, sicuramente tutti guidano, quindi colpendo in maniera diretta questi ultimi, si colpiscono indirettamente anche i primi, non importando se alla guida essi non siano di alcun pericolo per sé o per gli altri.
L’approccio moralizzante si è realizzato sia con la modifica del titolo del reato di cui all’art. 187 cds -passato da “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” a “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti”-, sia con la cancellazione dai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 dell’elemento costitutivo della "guida in stato di alterazione psico-fisica”, per cui da ora in poi il reato sarà integrato da chi si pone alla guida dopo aver assunto stupefacenti (comma 1), così come sarà integrata l’aggravante -che comporta il raddoppio delle sanzioni pecuniarie e la revoca della patente- in caso di incidente avvenuto dopo l’assunzione, anche risalente (comma 1-bis).
In altri termini, per la configurazione del reato, prima era richiesto che il conducente versasse in una condizione di alterazione durante la guida, mentre ora tale alterazione non è più elemento costitutivo, bastando l'assunzione di stupefacenti giorni, settimane o mesi prima dell’accertamento di polizia effettuato durante la guida.
Ciò che viene punito non è perciò il fatto di guidare in uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze psicotrope, quanto piuttosto il fatto di aver assunto in passato tali sostanze, pur se l'assunzione sia del tutto scollata dallo stato di “alterazione” o di “lucidità” durante la guida di un veicolo.
Senza considerare che per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti verrà utilizzato il test salivare drugwipe5, la cui affidabilità è sospetta sia per l’alta probabilità di falsi positivi (circa il 50%), sia per l’incapacità dei test salivari di definire con certezza la natura “stupefacente” della sostanza rilevata, poiché il test reagisce ai metaboliti comuni a molti farmaci, anche da banco, per cui chi assume l’ibuprofene potrà risultare positivo ai derivati della cannabis, chi assume antidepressivi o analgesici potrà essere positivo ai derivati delle anfetamine, chi assume una aspirina ai derivati delle benzodiazepine, e così via.
La moralizzazione vale però solo per gli stupefacenti, ma non anche per le sostanze alcoliche, sebbene l’alcol sia tra le principali cause di dipendenza ed il cui uso (e abuso) è ben più diffuso e pericoloso di molte droghe, quantomeno di quelle “leggere”.
Infatti, mentre come detto commette reato chi guida dopo aver assunto droghe senza versare in uno stato di alterazione, per l'alcol invece il reato è integrato qualora il conducente guidi "sotto l'influenza dell'alcol", misurando lo “stato di ebbrezza” con le soglie indicate dall’art. 186 cds, non essendo invece rilevante, a differenza degli stupefacenti, una pregressa ubriachezza o la dipendenza da alcol.
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Difendersi Ora - Avv. Fusillo

16.12.202423:32
LE MULTE AGLI OVER 50 SONO STATE ANNULLATE?
Ne parliamo in questo nuovo video:
https://youtu.be/xFzYHYEtDLk
Il 9 dicembre 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge cosiddetto “milleproroghe” del 2024. Tra le molte disposizioni eterogenee che contiene il provvedimento, l’art. 21, comma 4, prevede l’abrogazione dell’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 che introduceva la sanzione di euro 100 per gli ultracinquantenni non vaccinati contro il Covid-19. I procedimenti sanzionatori erano stati prorogati sino al 31 dicembre 2023 dall’art. 7, comma 1 bis del decreto-legge n. 162/2022 e successivamente fino al 31 dicembre 2024 dall’art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 51/2023.
Il comma 5 dell’art. 21 prevede che i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi siano definitivamente interrotti e che tutte le sanzioni già irrogate vengano annullate. I giudizi pendenti riguardanti le sanzioni sono estinti di diritto a spese compensate, mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le multe già pagate.
Il provvedimento in questione è davvero il minimo che il governo poteva fare. Ben altri sarebbero stati i provvedimenti necessari come la reintegra dei lavoratori ingiustamente sospesi e il pagamento degli stipendi che sono stati loro tolti. Inoltre, il governo avrebbe fatto bene ad abrogare anche l’art. 3 del DL 44/2021 che prevede la non punibilità dei reati di omicidio e lesioni colposi commessi dai medici e dai professionisti sanitari per la somministrazione dei famigerati vaccini Covid-19.
Non solo non si prevede questa disposizione che sarebbe stata necessaria per ristabilire un minimo di civiltà giuridica, ma il decreto proroga fino al 31 dicembre 2025 anche l’art. 3 bis del DL 44/2021 e, pertanto, la non punibilità per i reati di omicidio e lesioni colpose commessi a titolo di colpa lieve, connessi all’esercizio delle professioni sanitarie e causati dalla situazione di emergenza che ormai è finita da tempo. I fatti restano punibili solo in caso di colpa grave. La norma in questione non solo è una vergogna in un paese civile (i professionisti sanitari che uccidono o feriscono i loro pazienti sono liberi da colpe con la scusa dell’emergenza sanitaria) ma è anche un incredibile pasticcio legislativo perché inserisce nella valutazione penalistica dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose un concetto civilistico, cioè la distinzione tra colpa lieve (errore scusabile, specie se commesso in relazione ad un problema tecnico di speciale difficoltà) e colpa grave (errore grossolano inescusabile per un professionista).
Molti si sono comunque rallegrati del fatto che, almeno, lo scempio delle multe agli ultracinquantenni non vaccinati sia stato cancellato. Occorre tenere presente, però, che si tratta di un decreto-legge. Da quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale (per ora circolano solo delle bozze) il parlamento avrà 60 giorni per convertirlo in legge. In questi casi il parlamento può modificare il testo del decreto-legge. In considerazione della grande polemica che circonda il tema delle multe ai non vaccinati con molti corifei e adulatori dei passati regimi che si stanno stracciando le vesti per questa - minima e insignificante - decisione del governo, non è escluso che le cose cambino in sede di conversione del decreto.
Se la cancellazione delle multe non dovesse passare in via definitiva la repubblica italiana può prepararsi al collasso del sistema dei giudici di pace che saranno sopraffatti da milioni di ricorsi per impugnare la vergogna delle multe ai non vaccinati.
Continuerò a seguire la vicenda e ad aggiornarvi.
Alessandro Fusillo
Come anticipato, con la pubblicazione del video su argomenti legali riapriamo il forum di discussione.
.
Ne parliamo in questo nuovo video:
https://youtu.be/xFzYHYEtDLk
Il 9 dicembre 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge cosiddetto “milleproroghe” del 2024. Tra le molte disposizioni eterogenee che contiene il provvedimento, l’art. 21, comma 4, prevede l’abrogazione dell’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 che introduceva la sanzione di euro 100 per gli ultracinquantenni non vaccinati contro il Covid-19. I procedimenti sanzionatori erano stati prorogati sino al 31 dicembre 2023 dall’art. 7, comma 1 bis del decreto-legge n. 162/2022 e successivamente fino al 31 dicembre 2024 dall’art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 51/2023.
Il comma 5 dell’art. 21 prevede che i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi siano definitivamente interrotti e che tutte le sanzioni già irrogate vengano annullate. I giudizi pendenti riguardanti le sanzioni sono estinti di diritto a spese compensate, mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le multe già pagate.
Il provvedimento in questione è davvero il minimo che il governo poteva fare. Ben altri sarebbero stati i provvedimenti necessari come la reintegra dei lavoratori ingiustamente sospesi e il pagamento degli stipendi che sono stati loro tolti. Inoltre, il governo avrebbe fatto bene ad abrogare anche l’art. 3 del DL 44/2021 che prevede la non punibilità dei reati di omicidio e lesioni colposi commessi dai medici e dai professionisti sanitari per la somministrazione dei famigerati vaccini Covid-19.
Non solo non si prevede questa disposizione che sarebbe stata necessaria per ristabilire un minimo di civiltà giuridica, ma il decreto proroga fino al 31 dicembre 2025 anche l’art. 3 bis del DL 44/2021 e, pertanto, la non punibilità per i reati di omicidio e lesioni colpose commessi a titolo di colpa lieve, connessi all’esercizio delle professioni sanitarie e causati dalla situazione di emergenza che ormai è finita da tempo. I fatti restano punibili solo in caso di colpa grave. La norma in questione non solo è una vergogna in un paese civile (i professionisti sanitari che uccidono o feriscono i loro pazienti sono liberi da colpe con la scusa dell’emergenza sanitaria) ma è anche un incredibile pasticcio legislativo perché inserisce nella valutazione penalistica dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose un concetto civilistico, cioè la distinzione tra colpa lieve (errore scusabile, specie se commesso in relazione ad un problema tecnico di speciale difficoltà) e colpa grave (errore grossolano inescusabile per un professionista).
Molti si sono comunque rallegrati del fatto che, almeno, lo scempio delle multe agli ultracinquantenni non vaccinati sia stato cancellato. Occorre tenere presente, però, che si tratta di un decreto-legge. Da quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale (per ora circolano solo delle bozze) il parlamento avrà 60 giorni per convertirlo in legge. In questi casi il parlamento può modificare il testo del decreto-legge. In considerazione della grande polemica che circonda il tema delle multe ai non vaccinati con molti corifei e adulatori dei passati regimi che si stanno stracciando le vesti per questa - minima e insignificante - decisione del governo, non è escluso che le cose cambino in sede di conversione del decreto.
Se la cancellazione delle multe non dovesse passare in via definitiva la repubblica italiana può prepararsi al collasso del sistema dei giudici di pace che saranno sopraffatti da milioni di ricorsi per impugnare la vergogna delle multe ai non vaccinati.
Continuerò a seguire la vicenda e ad aggiornarvi.
Alessandro Fusillo
Come anticipato, con la pubblicazione del video su argomenti legali riapriamo il forum di discussione.
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Ko'rsatilgan 1 - 18 dan 18
Ko'proq funksiyalarni ochish uchun tizimga kiring.