‼️LA LEGGE LORENZIN NON PUÒ DEROGARE ALLA LEGGE SUL FARMACO CHE HA EFFICACIA SUPREMA
Vaccinazione pediatrica in Italia - violazione sistematica del Diritto del Farmaco - aperta apposita istruttoria in un processo pendente al TAR di Bolzano‼️
Insieme al collega Alessandro Fusillo ho impugnato al TAR di Bolzano l’esclusione di bambini dalla scuola dell’infanzia che “non corrispondono al Piano Nazionale Vaccinale - PNV”.
I motivi di impugnazione riguardano esclusivamente la GRAVE e SISTEMATICA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL FARMACO.
Qui il primo motivo:
I prodotti vaccinali pediatrici sono TUTTI stati autorizzati in via centralizzata con efficacia per tutta l’UE dalla Commissione Europea A CONDIZIONE CHE CI SIA UNA PRESCRIZIONE MEDICA (artt. 70 e segg. Direttiva 2001/83/Ce, recepita con artt. 88 e segg. D.Lgs. 219/2006).
Tale presupposto indispensabile ai fini della legittima applicazione del rispettivo prodotto vaccinale viene sistematicamente disatteso in Italia.
Avendo il DIRITTO EURO-UNIONALE DEL FARMACO EFFICACIA SUPREMA rispetto ad altre normative, il presupposto della prescrizione medica ai fini dell’applicazione legittima di un prodotto vaccinale, rende A PRIORI ILLEGITTIMO L’OBBLIGO VACCINALE!
Perché la prescrizione medica presuppone che il medico non sia condizionato da scelte prese dalla Politica!
Invece, IN ITALIA con l’obbligo vaccinale pediatrico (che in tanti altri paesi europei non c’è!) la POLITICA impone con la minaccia della discriminazione (esclusione da asilo nido e scuola dell’infanzia) all’inoculo di 10 vaccinazioni, somministrate di solito con un prodotto vaccinale esavalente e un prodotto vaccinale quadrivalente (prodotti vaccinali scelti dalle Regioni/Province Autonome) e prevede l’ESONERO DALL’OBBLIGO VACCINALE SOLO NEI LIMITATI CASI DECISI DALLA POLITICA!
L’obbligo della PRESCRIZIONE MEDICA SIGNIFICA, invece, che il medico - sulla base del profilo dell’efficacia e sicurezza dello specifico prodotto vaccinale e in considerazione dello specifico caso del singolo bambino (dell’individuo e non di un collettivo pediatrico anonimo) - valuti, SENZA ALCUN CONDZIONAMENTO POLITICO, ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI SCIENZA e COSCIENZA l’opportunità del trattamento dello specifico bambino con uno specifico prodotto vaccinale.
Il Piano Nazionale Vaccinale, deciso dalla Politica italiana, non contiene l’indicazione dei singoli specifici prodotti vaccinali e riguarda un collettivo pediatrico anonimo.
La LEGGE LORENZIN VIOLA IL DIRITTO DEL FARMACO CHE HA EFFICACIA SUPREMA.
Il LEGISLATORE NAZIONALE NON PUÒ DEROGARE ad un principio/presupposto fondamentale di PRECAUZIONE imposto dalla LEGGE SUL FARMACO EUROUNIONALE E NAZIONALE CHE HA EFFICACIA DI SUPREMAZIA.
In successivi post Vi informerò sugli altri motivi di impugnazione, che riguardano sempre il Diritto del Farmaco.